Assegnazioni ai soci, l’agevolazione resta anche se il versamento è carente
Scade venerdì 16 giugno il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dovuta dalle società che hanno posto in essere lo scorso anno operazioni di assegnazione, cessione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice, secondo la disciplina all’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 208/2015.
L’omesso, insufficiente o tardivo versamento non determina, tuttavia, la decadenza dalle agevolazioni, poiché l’opzione si intende perfezionata con la sola indicazione nella dichiarazione dei redditi. Ma procediamo con ordine.
Le società che si siano avvalse lo scorso anno delle citate disposizioni, avrebbero dovuto versare il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.
Si ricorda brevemente che i beni ricompresi nella disciplina in esame sono gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa, ed i beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri.
L’agevolazione consiste nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva di quella sui redditi e dell’Irap pari all’8%, ovvero al 10,5% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento in cui siano state effettuate le assegnazioni o cessioni. Al fine di beneficiare del regime agevolato, l’atto pubblico di assegnazione, cessione o trasformazione, andava redatto entro il 30 settembre dello scorso anno. La legge di Bilancio 2017, va ricordato, ha riaperto i termini per poter usufruire dell’agevolazione, protraendoli fino al 30 settembre 2017. Resta tuttavia fermo il requisito soggettivo relativo alla mancata modifica della compagine societaria rispetto a quella risultante alla data del 30 settembre 2015.
L’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato, ovvero dei beni posseduti nell’ipotesi di trasformazione, e il rispettivo costo fiscalmente riconosciuto.
Per l’assegnazione dei beni immobili la determinazione del valore normale è ammessa, in deroga all’articolo 9 del Tuir, facendo riferimento al valore catastale, determinato ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 del Dpr 131/86. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il valore normale o catastale del bene non può essere assunto in misura inferiore al corrispettivo pattuito.
La circolare 26/E/2016 ha espressamente chiarito che eventuali irregolarità nel versamento non determinano la perdita delle agevolazioni. Infatti, l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione o cessione agevolata deve intendersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi (modello Redditi SP o SC, quadro RQ) dei valori assegnati o ceduti e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della rata in scadenza non comporta la decadenza, fermo restando che in ipotesi di carente versamento le somme dovute potranno essere iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 10 e seguenti del Dpr 602/73, con sanzione ordinaria pari al 30%.
Per consentire il versamento delle imposte sostitutive, tramite modello F24, la risoluzione 73/E/2016 ha istituito i codici tributo 1836 per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e codice 1837 per le riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione o della trasformazione.
Nel caso in cui il contribuente non abbia effettuato il pagamento della prima rata, ovvero il versamento della seconda venga effettuato dopo il 16 giugno, resta possibile procedere alla regolarizzazione mediante il ravvedimento operoso, seguendo le regole ordinarie previste per le violazioni relative ai versamenti, utilizzando il codice tributo 8913 per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta.
Assunzioni di under 35, esonero contributivo potenziato al Sud
class="a-cura-di_R21">diOrnella LacquaAlessandro Rota PortaOrnella Lacqua
Alessandro Rota Porta