Asset in RW e redditi esteri, il ravvedimento è un rebus
La riduzione «speciale» delle sanzioni presenta diversi profili incerti
Gli articoli in questa pagina affrontano alcuni dei temi trattati a Master Telefisco il 7 giugno.
Con la compilazione del quadro RW e dei relativi quadri connessi per eventuali redditi (RM, RL e RT) nella dichiarazione 2023 è facile che vengano a galla violazioni riguardanti gli anni precedenti che si potrebbe decidere di sanare ricorrendo al ravvedimento operoso. Il decreto Bollette (articolo 21, comma 2, Dl 34/2023) ha previsto una norma di interpretazione autentica delle disposizioni della legge di Bilancio 2023 in materia di ravvedimento speciale (articolo 1, comma 176, legge 197/2022), secondo cui c’è una sorta di “doppio binario” per cui:
● le violazioni sul monitoraggio fiscale sono escluse dal ravvedimento operoso speciale. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di ricorrere a quello ordinario ex articolo 13, Dlgs 472/97;
● le violazioni in materia di Ivie, Ivafe e imposte sui redditi di fonte estera, nonostante le violazioni sul monitoraggio, possono essere sanate ricorrendo al ravvedimento speciale da eseguire entro il prossimo 30 settembre, godendo, fra l’altro, della riduzione a 1/18 delle sanzioni, nonché della eventuale dilazione in 8 rate trimestrali.
Si tratta, peraltro, di un tema di particolare attualità considerate anche le lettere di compliance arrivate nel corso degli ultimi mesi con riferimento, in particolare, al periodo di imposta 2019 a seguito dello scambio di informazioni su conti e attività finanziarie basato sui Crs. Tali comunicazioni, infatti, non sono preclusive del ravvedimento, anzi, mirano chiaramente ad incentivarlo.
Ciò posto, ci si trova a fare i conti, è proprio il caso di dire, con talune incertezze operative fra cui si segnalano profili seguenti.
1) La base di calcolo delle sanzioni sul mancato monitoraggio in presenza di più cointestatari. Sul punto le comunicazioni di compliance (che riguardano i conti finanziari non dichiarati) ribadiscono la posizione dell'Agenzia secondo cui le sanzioni vanno calcolate sull'intero da ciascun cointestario e non pro quota. Tale posizione, tuttavia, presta il fianco a più di una eccezione già con riferimento ai conti, determinando un ingiustificato effetto moltiplicativo delle sanzioni, ma appare ancor più insostenibile con riferimento agli immobili, laddove ciascun comproprietario, in linea di principio, può disporre solo della propria quota.
2) Con riferimento agli immobili, gli effetti della norma di esonero dal monitoraggio (introdotta dal Dl 193/2016) quando non ci sono state variazioni rispetto all'anno precedente. Tale disposizione dovrebbe portare a concludere che l'eventuale omessa dichiarazione dell'immobile si sana ravvedendo, con le relative sanzioni RW ridotte, solo il primo anno potenzialmente accertabile, fermo restando la regolarizzazione di quanto non versato a titolo di Ivie negli anni successivi.
3) I periodi di imposta eventualmente da sanare e la misura delle relative sanzioni sulle imposte reddituali qualora i capitali non dichiarati siano in un Paese black list, stante la nota presunzione prevista dall'articolo 12, Dl 78/2009, secondo cui i capitali in Paesi black list non dichiarati si presumono, salvo prova contraria, costituiti con redditi sottratti a tassazione, da cui discende il raddoppio delle sanzioni ai fini delle imposte e il raddoppio dei termini di accertamento. Pare fondato sostenere che il ravvedimento operoso ai fini del monitoraggio stoppa la presunzione dell'articolo 12 (in tal senso circolare Fondazione nazionale commercialisti 15 luglio 2015 e anche recente giurisprudenza di merito, Ctr Lombardia 704 del 22 febbraio 2023) e tutte le relative nefaste conseguenze che la norma ne fa discendere. Sul punto, tuttavia, va segnalata la posizione contraria espressa dalle Entrate (interpello 4 novembre 2016 n. 954-62/2016).
Questi sono solo alcuni degli aspetti da considerare ai fini del ravvedimento operoso su asset esteri e relativi redditi, che impone valutazioni da svolgere caso per caso, in tempi piuttosto stretti se si intende fruire delle agevolazioni previste per il ravvedimento speciale, da eseguirsi entro il prossimo 30 settembre.
LE RISPOSTE AI QUESITI DEI PARTECIPANTI
La risposta ad alcune domande formulate nel corso della sessione di approfondimento di Master Telefisco del 7 giugno
a cura di Giacomo Manzana
1.
Una persona fisica ha ceduto nel 2022 una partecipazione. Nel 2021 aveva incassato un acconto e nel 2022 incassa il saldo. Quando tassa la plusvalenza che realizza dalla cessione?
Gli acconti non sono tassati nell'anno in cui sono percepiti ma in quello in cui la cessione si è perfezionata (circolare 165/1998, risoluzione 313/E/2008). Perciò l'intera plusvalenza concorre alla formazione del reddito del 2022 come guadagni di capitale (quadro RT - sez. II – Redditi 2023).
2.
Una persona fisica ha incassato nel 2022 l’ultima parte del corrispettivo di una cessione di partecipazione non qualificata avvenuto nel 2012. Che tassazione applica?
Il regime di tassazione da applicare è quello in cui è avvenuto il trasferimento. La cessione sconta la tassazione secca del 20% e la plusvalenza deve essere riportata nel quadro RT - sez. I – Redditi 2023).
3.
Una persona fisica ha ceduto nel 2022 una partecipazione incassando il corrispettivo in parte nel 2022 nel 2023.
La tassazione avviene nei periodi d'imposta in cui il corrispettivo è incassato e la plusvalenza (o la minusvalenza) è determinata rapportando il costo di acquisto della partecipazione proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta (articolo 68, comma 7, lettera f, del Tuir).
4.
Una persona fisica non imprenditore ha ereditato l'azienda del padre che ha rivenduto nel 2022 incassandone solo in parte il corrispettivo. Come è tassata la plusvalenza?
Non avendo continuato l'attività realizza un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h-bis del Tuir) da determinarsi secondo le regole della cessione d'azienda in regime d'impresa (articolo 71, comma 2 del Tuir). Si applica il principio di cassa e quindi, in caso di pagamento dilazionato frazionato in più periodi d'imposta occorre rapportare il costo riconosciuto alle somme incassate, frazionando così la plusvalenza.
5.
Una persona fisica nel 2022 ha ceduto l'azienda dopo averla data in affitto. Come tassa la plusvalenza che realizza?
Se si tratta dell'unica azienda, non avendo riacquistato lo status di imprenditore, l'eventuale plusvalenza che realizza concorre alla formazione del reddito complessivo come reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h del Tuir).
Roberto Lunelli, Francesca Ravasio, Marco Lunelli, Luca Lunelli
Sistema Frizzera