Associazione sportiva cessata, sì all’avviso ai legali rappresentanti
Per la Cgt Puglia 364/26/2023 avevano operato in nome e per conto dell’Asd e non si applica il Dlgs 6/2003<br/>
È fondata la pretesa fiscale rivolta ai legali rappresentanti di una associazione sportiva dilettantistica che hanno svolto attività negoziale in nome e per conto dell’associazione. Ed è corretta la notifica dei relativi avvisi nei loro confronti e non della Asd cessata. Lo ha affermato la Cgt della Puglia nella sentenza n. 364/26/2023 (presidente De Pietro, relatore Traisci).
L’agenzia delle Entrate procedeva a un controllo per l’annualità 2010 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, inviando l’invito all’associazione e al legale rappresentante. Quest’ultimo (che aveva espletato l’incarico dal 13 settembre 2011 fino al 30 giugno 2014, data di cessazione dell’Asd) non aderiva all’invito, non consegnava la documentazione richiesta riguardante l’associazione e non si presentava al contraddittorio. Viceversa, con riferimento al periodo antecedente (dal 10 settembre 2009 fino al 13 settembre 2011), il precedente legale rappresentante, al quale era stato spedito il medesimo avviso, rispondeva dichiarando di non avere la documentazione contabile dell’associazione.
A fronte di queste dichiarazioni, l’ufficio procedeva con un accertamento induttivo (ex articolo 39, commi 2-3, Dpr 600/73 e articolo 55, Dpr 633/72) nei confronti dell’associazione e notificava il relativo avviso nei confronti di legali rappresentanti come coobbligati in solido. In sede d’appello, facendo seguito all’iniziale accoglimento del ricorso presentato dai legali rappresentanti, il collegio giudicante ha riformato la sentenza emessa in primo grado, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’ufficio.
Secondo i giudici, l’ufficio aveva operato correttamente, notificando l’accertamento a entrambi i legali rappresentanti, in quanto costoro avevano operato in nome e per conto dell’associazione nel 2010 e, pertanto, dovevano ritenersi solidalmente responsabili a norma dell’articolo 38 del Codice civile.
A sostegno di questa conclusione è stato citato l’orientamento della Cassazione che, in talune occasioni, in passato ha riconosciuto l’estensione della responsabilità solidale e personale dei rappresentanti per i debiti di natura tributaria, compresi gli interessi e le sanzioni (Cassazione 20485/2013, 26290/07, 25748/08, 16344/08 e 19486/09). Inoltre il collegio ha ritenuto non accettabile la decisione di primo grado che, al contrario, si era espressa a favore del contribuente per la presunta illegittimità dell’accertamento, stante l’analogia con la disciplina prevista dal Dlgs 6/2003 nell’ipotesi di cancellazione della società dal Registro imprese, in realtà non applicabile alle Asd, e la cessazione dell’associazione alla data di notifica dell’avviso di accertamento: per la Cgt gli accertamenti sono stati correttamente emessi nei confronti dei legali rappresentanti.