Imposte

Associazione sportiva dilettantistica, tax credit anche per l’immobile in sublocazione

La risoluzione 68/E: il conduttore principale potrà beneficiare del bonus ma, ai fini del calo del fatturato e dei corrispettivi, dovrà considerare anche il canone di sublocazione

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di Gabriele Sepio

Per l’associazione sportiva dilettantistica (Asd) il tax credit previsto per i canoni di locazione (articolo 28 del Dl 34/2020) vale anche in caso di sublocazione. A precisarlo è la risoluzione 68/E/2020 delle Entrate.

Una Asd riferisce di aver preso in sublocazione da settembre 2019 un immobile accatastato A/10 per la propria sede legale corrispondendo mensilmente il canone concordato. Il quesito, pertanto, verte sulla possibilità di poter fruire del credito d’imposta previsto dal decreto Rilancio anche per i canoni derivanti da contratti di sublocazione.

La risposta positiva fornita dall’agenzia delle Entrate sembra piuttosto aderente alla ratio della norma che è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure emergenziali. Tra i fruitori del credito d’imposta in esame rientrano anche gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo settore (Ets) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. A questi spetta un tax credit pari al 60 % dei canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali

A differenza dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per gli enti non profit la spettanza del credito dipende dall’attività svolta nell’immobile. In linea generale, infatti, il credito è concesso a condizione che nel periodo di imposta precedente il contribuente non abbia superato la soglia di 5 milioni di euro di ricavi e abbia registrato un calo di fatturato di almeno il 50% nel mese di riferimento (articolo 28, comma 5). Nel caso degli enti non profit il beneficio fiscale è concesso, invece, a prescindere dalla diminuzione del fatturato e solo nel caso in cui gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale non superano la soglia indicata. Non sono inoltre previsti limiti quantitativi con riferimento alle entrate derivanti dall’attività istituzionale.

Premesso questo, una volta valutata la sussistenza dei requisiti sopra indicati, l’Agenzia si è concentrata prevalentemente sulle caratteristiche civilistiche del contratto di sublocazione. Al di là, infatti, del richiamo meramente formale della norma ai soli canoni derivanti da «contratto di locazione» va considerato che quest’ultimo è regolato non solo dal Codice civile ma anche dalla legge 392/1978. Una disposizione, quest’ultima, che disciplina civilisticamente anche la sublocazione come contratto dipendente e meramente derivato rispetto alla locazione principale. Tale connessione tra le due tipologie contrattuali è sufficiente a giustificare, dunque, secondo la condivisibile risposta fornita dall’Agenzia, l’accesso della Asd istante al credito d’imposta in esame.

Inoltre, la stretta relazione tra le due tipologie contrattuali non esclude l’autonomia degli effetti da questi prodotti sul piano economico. Per questa ragione il conduttore principale potrà beneficiare del tax credit fermo restando che, ai fini del calo del fatturato e dei corrispettivi, dovrà considerare anche il canone di sublocazione.

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