Controlli e liti

Atti del pubblico ufficiale, non sempre occorre contrastarli con querela

Contro i giudizi personali non è necessario procedere con contestazione formale

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di Stefano Mazzocchi

La norma della riforma del processo tributario che ha introdotto la testimonianza scritta (articolo 4, legge 130/2022), dispone tra l’altro che qualora la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze oggettive diverse da quelle attestate da un pubblico ufficiale.

La querela di falso è il mezzo di prova esperibile per contrastare l’efficacia degli atti pubblici, che – in base all’articolo 2700 del Codice civile – fanno piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che li ha formati, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. In altre parole: la querela di falso è necessaria al fine di contestare che il documento sia stato contraffatto oppure alterato, o che il pubblico ufficiale che l’abbia redatto non abbia rappresentato i fatti secondo verità.

La querela di falso può essere proposta in qualunque stato e grado del giudizio, fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato (articolo 221 del Codice di procedura civile). L’efficacia probatoria privilegiata dell’atto pubblico non si estende peraltro né alle valutazioni e ai giudizi compiuti dal pubblico ufficiale nello svolgimento delle sue funzioni, né al contenuto intrinseco, alla veridicità e all’esattezza delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale.

La querela di falso si riferisce esclusivamente all’atto pubblico oppure alla scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata, in caso di falsità materiale oppure qualora sussista una controversia su una presunta difformità tra imputabilità formale della scrittura privata ed effettiva titolarità della volontà che essa esprime.

Le esclusioni

Al riguardo, si tenga presente che per la giurisprudenza di legittimità, l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo abbia formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso (Cassazione 29 settembre 2017, n. 22903, 25 luglio 2019, n. 20214, 9 maggio 2013, n. 11012, 2 settembre 2021, n. 23805).

Inoltre, la dottrina e la giurisprudenza sono pressoché unanimi nel ritenere non necessaria la querela di falso in presenza di affermazioni del pubblico ufficiale che si limiti ad esprimere interpretazioni personali o giudizi.

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