Attività agricole, pubblicato il codice tributo per il credito d’imposta sul bonus carburante
La risoluzione 23/E delle Entrate ha istituito il codice tributo 6965 per un credito pari al 20% della spesa per l’acquisto di carburante effettuata nel primo trimestre solare dell’anno
Istituito, con la risoluzione 23/E/2022, il codice tributo 6965 per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l'esercizio delle attività agricole.
L’articolo 18 del Dl 21/2022 ha riconosciuto alle imprese che svolgono attività agricole o della pesca un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
Il contributo è riconosciuto a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
L’utilizzo del credito
Ai fini dell’utilizzo del credito, la norma ha previsto due possibilità.
La prima consiste nell’utilizzo diretto in compensazione nel modello F24, entro il prossimo 31 dicembre 2022; la seconda possibilità è quella di cedere il credito ad altri soggetti, con la possibilità di effettuare al massimo due ulteriori sotto cessioni, a condizione che queste siano disposte a favore di istituti bancari o assicurativi. In quest’ultimo caso, il beneficiario deve richiedere l’apposizione del visto di conformità che attesti la validità del credito, come avviene attualmente per i crediti relativi agli interventi edilizi.
La pubblicazione della risoluzione 23E/2022 rende ora possibile l’utilizzo del credito con la prima modalità, ovvero in compensazione. La risoluzione ha istituito il codice 6965, denominato «credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – articolo 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17».
Il modello va compilato indicando il credito nella sezione “erario”, mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa. Qualora il credito sia utilizzato per errore e debba essere riversato, si dovrà utilizzare lo stesso codice tributo ma il modello va compilato valorizzando, nella sezione “erario”, la colonna degli importi a debito.
Non è, invece, ancora stato pubblicato il provvedimento del direttore dellagenzia delle Entrate recante le modalità per effettuare la cessione del credito.
Il calcolo
Per quanto concerne poi gli acquisti su cui effettivamente calcolare il credito di imposta, l’articolo 18 citato fa riferimento agli acquisti “effettuati” nel primo trimestre solare dell’anno, comprovati da fattura. Si ritiene, quindi, che si debbano prendere in considerazione le fatture del periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022, senza tener conto del momento del pagamento.