Adempimenti

Ausili per disabili, detrazioni con certificato del medico di base

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di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta


Per i disabili detrazione Irpef del 19% senza franchigia su tutte le spese per sussidi che «facilitano l'autosufficienza, integrazione e la comunicazione interpersonale», purché una certificazione del medico curante o dello specialista Asl attesti, in base ad una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata ed effetti migliorativi del sussidio acquistato.

Queste le conclusioni dell’agenzia delle Entrate nella risposta 422/2019 di ieri all’interpello di un contribuente che chiedeva chiarimenti sulla documentazione necessaria per fruire delle agevolazioni.
L’agenzia elenca una serie di spese che rientrano nella detrazione senza franchigia, tra cui i dispositivi medici per facilitare accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; poltrone e carrozzelle; tutori, busti e apparecchi di contenimento; arti artificiali per la deambulazione; pedana sollevatrice per veicoli ammessi alla detrazione; fax, modem, computer, telefono viva voce, touch screen, tastiera espansa, abbonamento al soccorso rapido telefonico.

L’agevolazione spetta anche per l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.

Per le spese riguardanti i sussidi tecnici ed informatici e l’acquisto di cucine, si può fruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e lo specifico handicap.

L’agenzia ricapitola la documentazione necessaria per fruire dell’aliquota agevolata Iva al 4% e della detrazione Irpef, precisando che fini dell’Iva al 4% occorrono tassativamente i documenti prescritti dall’art. 2 c. 2 DM 14/03/1998: a) certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla Asl competente; b) specifica prescrizione autorizzativa del medico specialista della Asl di appartenenza da cui risulti il collegamento funzionale sussidio e menomazione la certificata invalidità e il sussidio per cui si chiede l’agevolazione.

Ai fini della detrazione Irpef, invece, l’art. 15 lett. c) del Tuir non indica il tipo di certificazione medica necessaria per dimostrare il collegamento funzionale tra sussidio e handicap. Per tale ragione, l’agenzia nella circolare 7/E/2018 ha ritenuto che in alternativa al certificato dello specialista Asl previsto a fini Iva sia sufficiente una certificazione del medico curante. Ovviamente il contribuente deve anche essere in possesso della certificazione di disabilità di cui all’art. 3 l. 104/92.

Tanto a fini Iva, quanto a fini Irpef, la documentazione medica (dello specialista ASL nel primo caso, del curante o dello specialista Asl nel secondo) deve attestare, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste il collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata ed effetti migliorativi del sussidio che si intende acquistare.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 422/2019

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