Imposte

Auto aziendali, fisco più favorevole per gli ordini entro il 2024

Trattamento agevolato per le vetture consegnate nel primo semestre 2025. Stesso regime per la proroga del contratto ma non per la riassegnazione da luglio

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di Cristian Valsiglio

Concessione dell’auto con accettazione del dipendente tramite sottoscrizione dell’atto di assegnazione. La proroga del contratto mantiene il medesimo regime, la riassegnazione no. Ai veicoli immatricolati, concessi e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si applica la precedente disposizione. Vecchie regole applicabili anche ai mezzi ordinati entro fine 2024 e consegnati al lavoratore entro il primo semestre del 2025. Applicazione di una clausola di miglior favore. Sono le principali indicazioni fornite dalla circolare 10/E/2025 delle Entrate.

Relativamente alla tassazione dei veicoli ad uso promiscuo, la lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir determina l’imponibile fiscale sulla base di due componenti: da un lato, il costo chilometrico definito annualmente dall’Aci per il modello specifico di veicolo, su una percorrenza convenzionale annua di 15mila km; dall’altro, un coefficiente fiscale determinato dal Legislatore. Il risultato dell’applicazione del coefficiente al costo chilometrico determina l’imponibile fiscale al netto di eventuali trattenute in capo al dipendente. Inoltre, il valore fiscale dell’auto concessa ai dipendenti alimenta il plafond dei fringe benefit, il cui ammontare complessivo annuo per il triennio 2025-2027 è esente fino a mille euro o 2mila euro per i lavoratori con figli a carico.

La legge 207 del 2024 (manovra 2025) ha previsto, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione dei seguenti coefficienti fiscali: 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria; 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi; 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev). Come ricorda il Fisco, la concessione dell’auto in uso promiscuo non deve essere considerato un atto unilaterale del datore di lavoro ma necessita dell’accettazione del dipendente tramite la sottoscrizione dell’atto di assegnazione. Tale nuovo regime si contrappone a quello vecchio che prevede un coefficiente fiscale, determinato in base alle emissioni di Co2 del veicolo, secondo le seguenti percentuali: 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km, 30% per quelli tra 61 e 160 g/km, 50% per la fascia 161-190 g/km e 60% per oltre 190 g/km.

A disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime di tassazione è intervenuta poi la legge di conversione del decreto Bollette (Dl 19/2025) a mente della quale il vecchio regime si applica, da un lato, ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024»; e dall’altro, ai «veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025». Al veicolo ordinato a luglio 2024, concesso in uso promiscuo con contratto stipulato nel dicembre 2024, immatricolato e consegnato a febbraio 2025 si applica la disciplina vigente al 31 dicembre 2024. Così anche al veicolo ordinato a luglio 2024, concesso con contratto stipulato nel febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente in maggio 2025. Il Fisco ammette l’applicazione di una clausola di miglior favore. Infatti, il nuovo regime potrebbe essere favorevole nel caso di veicolo “elettrico” ordinato nel 2024 ma immatricolato nel 2025, con contratto stipulato nel 2025 e consegnato entro il primo semestre del 2025. In questo caso si applicherà il regime più favorevole. Le auto, concesse ad uso promiscuo, che non rientrano nel vecchio o nel nuovo regime sono tassate secondo il valore «normale» del bene in base all’articolo 9 del Tuir, ossia prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro.

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