Controlli e liti

Autoriciclaggio, resta la confisca obbigatoria

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di Valerio Vallefuoco

Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» di ieri un avviso di rettifica che reintroduce la confisca obbligatoria anche in caso di autoriciclaggio nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 sull’attuazione della direttiva (Ue) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (Ue) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (Ce) n. 1781/2006.

Il decreto - che era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.140 del 19 giugno 2017 - Supplemento ordinario n. 28 - entra in vigore il 4 luglio 2017 pertanto il Governo si è tempestivamente attivato per correggere l’articolo 72 comma 4 del provvedimento che riportava la precedente versione dell’articolo 648 quater del Codice penale sulla confisca, prima dell’introduzione del reato di autoriciclaggio.

La versione dell’articolo 648 quater C.p. era stata infatti modificata dalla legge sul rientro dei capitali (legge 186/14) con decorrenza 2015 che aveva introdotto la nuova figura di reato di autoriciclaggio (applicabile anche ai reati tributari), integrando le fattispecie di confisca obbligatoria e per equivalente anche in caso di condanna per il reato di autoriciclaggio previsto dal nuovo articolo 648 1 ter del Codice penale. Gli effetti dell’entrata in vigore del nuovo decreto sulla normativa antiriciclaggio senza la tempestiva correzione sarebbero stati l’abolizione della confisca per l’autoriciclaggio per il noto principio del favor rei.

Continuerà, quindi, ad essere possibile nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti anche per il delitto di autoriciclaggio oltre che per quello di riciclaggio e per quello di utilizzo di beni od altra utilità di provenienza illecita autoriclaggio la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto di tali delitti, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Inoltre nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca il giudice potrà ancora ordinare la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità’ delle quali i colpevoli hanno la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. Evidentemente l’abrogazione derivante da un mero errore materiale consistente nel non aver riportato la versione vigente dell’articolo 648 quater del Codice penale sarebbe stato comunque da considerarsi un eccesso di delega che il Governo non aveva ricevuto dal Parlamento e quindi una interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe essere a favore della validità della correzione.

Tuttavia, si potrebbe obiettare che trattandosi di materie come quelle del favor rei costituzionalmente garantite (all’articolo 25 comma 2 Costituzione e 2 C.p.) ma anche dalla Cedu (articolo 7) potrebbe essere non sufficiente una correzione di un errore materiale ma dovrebbe emanarsi un atto avente efficacia normativa per evitare che si possa comunque invocare il principio che il Giudice debba applicare la norma penale più favorevole al reo.

L’avviso di rettifica relativo al Dlgs antiriciclaggio

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