Adempimenti

Autotrasportatori ancora in attesa del valore della deduzione forfettaria

L'importo deve essere determinato dal ministero dell'Economia. L'agevolazione spetta alle imprese individuali e alle società di persone

Versamento delle imposte nell’incertezza per gli autotrasportatori: non è stato infatti ancora pubblicato il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce le deduzioni spettanti, per il periodo di imposta 2019, ai fini della determinazione del reddito.

L’agevolazione è prevista dal comma 5 dell’articolo 66 del Tuir il quale riconosce, alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi alcune deduzioni forfetarie per le spese non documentate.

Sono beneficiari della deduzione le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata oppure ordinaria per opzione; restano invece in ogni caso escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi effettuati. Il contribuente che se ne avvale deve predisporre e conservare un prospetto recante l’indicazione dei viaggi effettuati, la durata, le località di destinazione e gli estremi dei documenti relativi alla merce (Ddt, fatture).

Il comma 5 dell'articolo 66 prevede la deduzione, pari a 7,75 euro, per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti) ovvero pari a 15,49 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito; tuttavia, questi importi sono superati e le misure di riferimento vanno ricercate altrove.

Infatti, dal 2016, la legge di Bilancio 208/15, con il comma 652, ha rivisto il regime delle deduzioni prevedendo, a tal fine, che queste spettino in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa e, nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Viene quindi eliminato il riferimento ai confini regionali.

La misura effettiva della deduzione spettante, che tiene conto degli stanziamenti previsti, viene comunicata annualmente con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze e con comunicato stampa dell’agenzia delle Entrate.

Tuttavia, per l’anno 2019, il decreto non è ancora stato pubblicato.

La mancanza di questo dato rende impossibile per gli autotrasportatori la determinazione delle imposte dovute la cui scadenza, si ricorda, era prevista per lo scorso 20 luglio senza maggiorazioni ed entro il 20 agosto maggiorando però le somme da versare dello 0,40 per cento. In assenza del provvedimento i trasportatori saranno costretti e recuperare in futuro in compensazione il maggior versamento dell’Irpef a debito.

Con riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si ricorda che la deduzione forfetaria va riportata nel rigo RG22 utilizzando i codici 16 (trasporti nel comune) e 17 (trasporti fuori dal Comune); i soggetti in contabilità ordinaria per opzione devono indicarla nel rigo RF55 utilizzando i codici 43 e 44.

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