Controlli e liti

Avvisi esecutivi dei Comuni oltre i 6mila euro, rateazione mai inferiore ai 36 mesi

La risoluzione 3/2020 delle Finanze: ampia facoltà agli enti ma niente deroghe sulla dilazione

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di Luigi Lovecchio

I poteri regolamentari dei comuni in materia di dilazione sono molto ampi. L’unico limite è rappresentato dalla durata massima della rateazione per somme maggiori di 6.000,01 euro che non può essere inferiore a 36 mesi. La conferma giunge dalla risoluzione 3/2020 del dipartimento delle Finanze del Mef che ribadisce e amplia quanto già rilevato a Telefisco 2020.

In base all’articolo 1, commi da 796 a 801, della legge di bilancio 2020 (legge 160/2019), in assenza di un regolamento locale, la dilazione delle entrate è disciplinata dagli scaglioni di debito ivi indicati a ciascuno dei quali corrisponde una durata minima e massima del piano di rientro. Si tratta di una opportuna innovazione che colma una lacuna legislativa. Le nuove regole in materia di rateazione si rivolgono, peraltro, alla totalità delle entrate locali, tributarie e non, ed a prescindere dal titolo di origine del debito, che si tratti di una ingiunzione oppure di un atto di accertamento, esecutivo o non. Essendo una disposizione di carattere procedurale, la stessa trova immediata applicazione a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio di quest’anno, senza che rilevi l’anno di insorgenza del debito.

Ampio margine ai Comuni
Il Mef osserva al riguardo che, in tema di rateazione, le facoltà normative degli enti locali sono massime, non essendo a cospetto di materia riservata al legislatore statale. Tanto, in virtù del principio di carattere generale recato nell’articolo 52 del Dlgs 446/1997.

Per questo motivo, la legge di bilancio ha voluto salvaguardare le prerogative dei comuni, non ponendo particolari limitazioni. L’unica condizione, ribadisce il documento di prassi, è rappresentata dalla durata massima delle dilazioni aventi ad oggetto debiti superiori a 6.000,01 euro che non può essere inferiore a 36 rate mensili.

Si tratta, con ogni evidenza, di una condizione non particolarmente penalizzante per gli enti che non impedisce, ad esempio, di accordare una dilazione inferiore a 36 mesi per debiti, ad esempio, di 10mila euro. Così come non è posto divieto di subordinare la concessione della rateazione alla prestazione di una garanzia (anche se non è certo auspicabile).

Osservano altresì le Finanze che le medesime considerazioni valgono per rateazioni concesse con riferimento ad avvisi di accertamento non ancora esecutivi, la cui istanza, cioè, sia stata presentata prima del decorso dei termini per ricorrere.

Recupero coattivo tramite agente della riscossione
Qualora il comune si sia avvalso dell’agente della riscossione per l’effettuazione delle operazioni di recupero coattivo, con riguardo agli importi affidati trovano applicazione le disposizioni all’articolo 19 del Dpr 602/1973. Viene in proposito ricordato peraltro come, anche in tale eventualità, nulla impedisca all’ente di deliberare un proprio regolamento sulle dilazioni. In questo caso, occorrerà trasmetterne copia ad agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader). A partire dal trentesimo giorno successivo, le clausole deliberate a livello locale prevarranno sulla norma statale. In questo modo, viene pertanto assicurato il rispetto dell’autonomia regolamentare dei comuni.

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