Azioni ai manager tassate come reddito finanziario se l’investimento è monetario
La risposta a interpello 654: non vale la trasformazione delle quote già esistenti
Perché operi la presunzione di favore che le azioni con diritti patrimoniali rafforzati detenuti dai manager siano produttivi di redditi di natura finanziaria e non di redditi da lavoro, è necessario, non soltanto che l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e amministratori comporti un esborso pari ad almeno l’1% dell’investimento complessivo effettuato, ma anche che l’esborso effettivo sia «monetario».
Non è quindi sufficiente la mera trasformazione di azioni già possedute di manager in azioni con diritti patrimoniali rafforzati, a meno che l’investimento monetario a suo tempo sostenuto per l’acquisizione delle azioni oggetto di conversione sia «non inferiore» al limite dell’1 per cento.
La risposta a interpello 654/2021 si aggiunge alle numerose fornite dall’agenzia delle Entrate riguardo alla concreta applicazione dell’articolo 60 del Dl 50 del 2017 che ha introdotto una sorta di safe harbour (presunzione di «finanziarietà») riguardo alla natura fiscale dei cosiddetti «carried interest».
Viene enfatizzato che per «esborso effettivo» si intende un esborso monetario da raffrontare al patrimonio netto effettivo della società, da computarsi a valori correnti tenendo conto anche dell’investimento effettuato dai manager o dai dipendenti.
Il criterio ha, in effetti, lo scopo di garantire una effettiva «partecipazione al rischio economico» da parte del manager/dipendente, partecipazione che, peraltro, può avvenire anche attraverso azioni assegnate ai manager mediante piani d’incentivo, assoggettate ad Irpef, oppure azioni acquistate per mezzo di finanziamento, purché non siano previste condizioni che liberano il manager dall’obbligo di rimborso (si veda la circolare 25/E del 2017).