Bancarotta, disconoscimento di firma, responsabilità dei sindaci
Le massime delle pronunce tributarie della Cassazione dal 13 al 17 aprile 2020
Nella bancarotta documentale semplice vanno contestate le scritture omesse
La responsabilità per la bancarotta documentale semplice sussiste soltanto se i libri indicati nel capo di imputazione possano essere riconducibili al novero delle scritture contabili rilevanti per l’integrazione della fattispecie. Nel reato di bancarotta documentale semplice, infatti, l’illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie e a libri prescritti dalla legge, a differenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, che riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori.
● Cassazione, sentenza 11315/2020
La firma disconosciuta dal venditore sul preliminare obbliga alla verificazione
Non è legittimo l’accertamento induttivo a rettifica del valore delle cessioni immobiliari effettuato dall’Amministrazione in base a contratti preliminari di compravendita non registrati per i quali la contribuente/ricorrente accertata, quale società costruttrice, ha preventivamente disconosciuto in sede giudiziale la paternità delle firme ivi apposte, fintantoché non venga effettuata la loro verificazione. Questo in quanto, per sancire l’illegittimità dell’atto impositivo, al giudice tributario non basta prendere atto che la contribuente/ricorrente ha proposto querela di falso, avendo piuttosto costui l’obbligo di accertare l’autenticità delle sottoscrizioni, che altrimenti non sono utilizzabili ai fini della decisione.
● Cassazione, ordinanza 7689/2020
Spesare i crediti verso terzi non basta per la bancarotta fraudolenta
Per l’imprenditore, poi fallito, non costituisce fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale l’artificio contabile di aver spesato nella voce «sopravvenienze passive» del conto economico i «crediti vantati presso altre società» dello stato patrimoniale. In assenza di un atto formate di remissione del debito e/o di rinuncia ad esercitare i diritti sottostanti, infatti, tali crediti rimangono parte integrante del patrimonio fallimentare e la Curatela non ha alcun impedimento nell’agire per riscuoterli, ovvero, potendo rilevare, in via residuale e in via alternativa, il reato di bancarotta fraudolenta documentale oppure di bancarotta impropria.
● Cassazione, sentenza 11752/2020
Se l’amministratore si dimette prima del fallimento non scatta la bancarotta
Non risponde di bancarotta documentale e di bancarotta fraudolenta patrimoniale l’amministratore che si è dimesso tempestivamente dalla carica prima del fallimento della società. Questo in quanto, ai fini dell’imputazione, è necessario che venga provato, da una parte, l’occultamento della contabilità e dall’altra, la distrazione del patrimonio. Entrambi devono essere avvenuti durante il corso della sua gestione, oppure che lui abbia agito, per i fatti ascrittigli, in concorso come extraneus.
● Cassazione, sentenza 11747/2020
Sindaci responsabili per le società da loro controllate e non per quelle collegate
Non si può imputare il reato di bancarotta ai componenti del collegio sindacale che operano per una società diversa da quella fallita. Infatti la funzione di garanzia offerta dai sindaci nel controllo dell’operato degli amministratori, è posta a tutela della società alla quale essi sono legati da un contratto di prestazione d’opera e dunque costoro non sono tenuti ad impedire la commissione di delitti di bancarotta da parte di amministratori di altre società, ancorché collegate alla fallita.