Barriere architettoniche, le condizioni per ottenere il bonus
Per ottenere le agevolazioni fiscali è necessario rispettare una serie di requisiti tecnici che consentano un facile utilizzo anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali
Le agevolazioni fiscali per la rimozione delle barriere architettoniche si applicano a prescindere dalle condizioni di portatore di handicap del committente ma a condizione che si rispettino i requisiti tecnici previsti dalla legge (Dm 236/1989 e Dpr 503/1996). In particolare, la detrazione del 75% per le spese sostenute anche per la sostituzione degli infissi (articolo 119-ter del Dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020) si applica se gli stessi rispettano i requisiti tecnici previsti dal Dm 236/1989. In particolare, l’articolo 4 del Dm 236/1989 prevede, per gli infissi, che le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno. Inoltre, l’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a 8 kg. In presenza di tali requisiti, rilevabili dalla certificazione del prodotto e attestabili anche dal venditore/installatore (da consegnare eventualmente anche al Caf), la detrazione del 75% delle spese in 5 anni, con possibilità di sconto in fattura e cessione del credito sino al 2025, si applica senza problemi. In assenza di tali requisiti si rende, comunque, applicabile la detrazione del 50% di un importo massimo di 96.000 euro come intervento di manutenzione straordinaria di edificio residenziale (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
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