La base imponibile Iva deve comprendere tutti i corrispettivi, comprese anche le eventuali integrazioni, dovuti al cedente o al prestatore di servizi sulla base delle condizioni contrattuali, dato che non è possibile scomporre la prestazione economica che risulta unica ed indissociabile, fatta eccezione per le specifiche ipotesi normativamente previste. Infatti, la base imponibile ha natura tendenzialmente unitaria e non vi è possibilità di applicare aliquote differenti per le singole prestazioni di un unico contratto quando l’integrazione del corrispettivo prevista dall’accordo contrattuale stipulato tra le parti non sia riconducibile ad alcuno degli elementi normativamente individuati e la prestazione economica risulti così unica, indissociabile e solo artificiosamente scomponibile.
Quadro introduttivo
Una decisione, quella resa dalla Cassazione il 18 luglio 2023 (n. 20909), che si è allineata alla giurisprudenza unionale sancendo appunto un principio di diritto molto nitido con il quale si è cristallizzato il fatto che nella base imponibile siano compresi tutti i corrispettivi contrattuali, con inclusione delle eventuali integrazioni, senza possibilità di scomposizione artificiale della prestazione che risulta tendenzialmente unica, fatti salvi gli elementi previsti dalla norma.
Base imponibile Iva: sviluppi euro-nazionali
Secondo ...
Esg integrati nella valutazione aziendale, una nuova frontiera per professionisti e Pmi
di Simmaco Riccio e Barbara Pinelli
Modello 770/2024, come esporre i dati relativi al trattamento integrativo speciale
di Antonio Carlo Scacco