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Beneficiario effettivo, abuso provato dal Fisco

di Marco Piazza

L’Assonime – in Note e Studi n. 13 del 2020 – fornisce un quadro estremamente lucido dell’attuale stadio interpretativo dei concetti di «beneficiario effettivo» e di «abuso del diritto» ai fini dell’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni e della direttiva interessi e royalties. Lo studio – che segue la n. 10 del 2020 sulla casistica dei dividendi e che è corredata da una dettagliata nota tecnica – ricorda che sul tema è stata avviata, su iniziativa delle Entrate, una interlocuzione con le associazioni di categoria allo scopo di fornire soluzioni operative.

Lo studio fa un interessante parallelo fra le sentenze danesi della Corte Ue (C-116/16 e C-117/16) e la recente sentenza della Cassazione 14756/2020. Vengono fissati alcuni principi ai quali è difficile non aderire.

1) Il concetto di BO, all’inizio identificato nel soggetto a cui era imputato giuridicamente il reddito, si è modificato nel senso che si considera BO il soggetto cui è pagato il provento (interesse, royalty o dividendo) e che ne assume la piena disponibilità economica, nel senso di poterne disporre liberamente secondo i propri compiti istituzionali.

2) Come chiarito dalla Corte Ue, il concetto di BO della direttiva è lo stesso del modello Ocse.

3) La circostanza che la direttiva interessi e royalties imponga come condizione che il beneficiario sia soggetto a imposizione nel proprio Stato di residenza potrebbe consentire una semplificazione nel dare la prova dello status di beneficiario effettivo se si attribuisse rilievo all’effettiva tassazione presso la società che ha percepito il provento (interesse/royalty) di un margine congruo e coerente rispetto alle sue funzioni così come esercitate da personale qualificato di cui dispone (secondo criteri di transfer pricing); fermo restando che la configurazione di beneficiario effettivo può ricavarsi anche, più in generale, dalla funzione complessiva di tale società all’interno del gruppo.

4) Un’entità che non è beneficiario effettivo è un soggetto interposto, ma non necessariamente si tratta di una costruzione abusiva.

5) Stando alle sentenze danesi, se il precettore degli interessi o royalties non è il beneficiario effettivo, la ritenuta alla fonte italiana dovrebbe essere calcolata sul reddito netto dell’operazione e non sul provento lordo e non dovrebbe essere preclusa (a differenza che nell’ipotesi di abuso) la possibilità di cercare, con approccio look through, un altro soggetto in uno Stato membro che integri tutti i requisiti della direttiva e possa essere considerato BO, nonostante vi sia una sentenza di Cassazione e alcune risoluzioni che si esprimono in senso contrario.

6) Il possesso delle caratteristiche di BO è una prova che deve essere data dal contribuente, mentre la prova dell’abuso deve essere fornita dall’Amministrazione.

7) Date le diverse conseguenze fiscali, è quindi opportuno che nell’interlocuzione con l’Agenzia siano individuati criteri idonei a distinguere, il caso in cui il percettore del provento non sia il beneficiario effettivo da quello in cui sia parte di una struttura abusiva.

La nota affronta poi la disciplina “anti ibridi” recepita con il Dlgs 142/2018, che può avere implicazioni importanti nel caso finanziamenti erogati da fondi comuni esteri trasparenti (ibridi inversi) a società italiane.