Imposte

Beni 4.0, il modello Redditi 2023 apre all’interconnessione tardiva

Il quadro RU monitora la fruizione. Vanno indicatii diversi tipi di acquisto

Interconnessione tardiva monitorata nel nuovo quadro RU del modello Redditi (SC, SP e PF). Indicazione dettagliata degli specifici tipi d’investimento funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello industria 4.0. Sono solo due delle varie modifiche alla modulistica dichiarativa 2023 sui bonus investimenti che occorre ora gestire.

L’interconnessione tardiva

Le istruzioni alle dichiarazioni 2023 recepiscono il contenuto di una Faq pubblicata sul sito delle Entrate lo scorso settembre, in merito alla modalità di gestione dichiarativa dei casi in cui il bene 4.0 venga interconnesso in un periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione. In questo caso, tutt’altro che infrequente, con l’entrata in funzione del bene è possibile iniziare a fruire del credito d’imposta in misura pari a quella prevista per i beni strumentali “ordinari”, salvo poi utilizzare l’agevolazione fiscale piena dal momento dell’interconnessione (scomputando quanto già fruito in precedenza) in un nuovo triennio.

Le istruzioni confermano che in questa situazione l’investimento va trattato fin dall’origine come 4.0, a prescindere dal fatto che il bene sia stato interconnesso e quindi dalla misura del credito d’imposta effettivamente fruibile. Ciò comporta una serie di rilevanti conseguenze. Il bene in dichiarazione va targato a tutti gli effetti come 4.0, per cui il codice del credito da indicare nel quadro RU è “2L” (o “3L” per i beni immateriali 4.0). Nel rigo RU5 va indicato l’ammontare del credito d’imposta in misura piena prevista per i beni 4.0 anche se ancora manca l’interconnessione: quindi 50% o 40% del valore dell’investimento a seconda che sia stato o meno prenotato entro il 31 dicembre 2021. Nel rigo RU 130 che dettaglia gli investimenti effettuati nel corso del 2022, l’ammontare complessivo del costo sostenuto va indicato nel box previsto per gli investimenti 4.0.

Per quanto riguarda l’uso in compensazione del credito, viene precisato che occorre utilizzare il codice tributo 6936 (o 6937 per gli immateriali 4.0). Le istruzioni, riguardo alla modalità di gestione del modello F24 nel caso di interconnessione tardiva, precisano che in sede di primo utilizzo il campo «anno di riferimento» va valorizzato con l’anno solare di entrata in funzione. A seguito dell’interconnessione, il campo in questione va gestito con l’indicazione dell’anno in cui questa si è verificata. Nel rigo RU 130, inoltre, è presente anche un nuovo box al numero 6, titolato «interconnessione». Stando alle istruzioni, il box va barrato nel caso in cui l’interconnessione sia avvenuta in un periodo d’imposta successivo a quello oggetto di dichiarazione e nel periodo il beneficiario abbia iniziato a fruire del bonus ordinario.

Va ricordato che nel caso di interconnessione tardiva il credito d’imposta pieno, nonostante sia stato indicato per intero nel quadro RU, resta congelato fino al momento dell’effettiva interconnessione e che la misura “ordinaria” del credito d’imposta fruibile dal momento dell’entrata in funzione va comunque utilizzata in un triennio.

Le modalità di gestione dichiarativa dell’interconnessione tardiva dei beni 4.0, ora chiarite, richiedono di valutare se intervenire sulle dichiarazioni precedenti, qualora si fosse scelto di trattare l’investimento come un bene ordinario (L3 per intendersi) fino all’interconnessione e 4.0 dall’interconnessione in poi.

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I righi RU130 e RU140.

Da quest’anno nel quadro RU della dichiarazione dei redditi occorre anche spacchettare il costo complessivo degli investimenti in beni materiali 4.0, indicato in colonna 4 dei citati righi, in relazione alla specifica natura dell’investimento stesso. Sono stati infatti previsti tre nuovi box, che costituiscono un “di cui” della colonna 4. Nel primo vanno indicati gli investimenti in «beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti»; nel secondo gli investimenti attinenti i «sistemi per l’assicurazione della qualità e sostenibilità» e nel terzo gli investimenti in «dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza dei posti di lavoro in logica 4.0».

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