La domanda
È deducibile ai fini Ires e Irap la minusvalenza generata dalla cessione agevolata ex lege 197/2022? Una srl possiede un immobile abitativo patrimonio con valore contabile pari a 400 e valore di mercato pari a 800. Nel 2023 l’immobile viene ceduto in base alla legge 197/2022 a uno dei soci: nell’atto le parti ai fini del pagamento dell'imposta di registro e dell’imposta sostitutiva optano per la determinazione del valore in base alla rendita catastale rivalutata; valore individuato in 220 euro. La società emette fattura al socio per 220 euro. La minusvalenza contabile determinata come differenza tra il valore di bilancio (400) e il prezzo di cessione agevolata (220), pari a 180 è fiscalmente deducibile?
A. F. - Milano
La minusvalenza derivante dalla cessione agevolata ai soci dei beni immobili può essere dedotta ai fini Ires qualora determinata prendendo a riferimento un corrispettivo non inferiore al valore normale del bene. Ai fini Irap - coerentemente con quanto precisato nella circolare n. 37/E del2016 in relazione alla deducibilità del differenziale negativo di reddito rilevato in contabilità (ricavi e costi) per effetto dell’assegnazione di beni merce - la minusvalenza è deducibile secondo l’importo rilevato...



