Imposte

Beni strumentali già prenotati senza bonus più conveniente

La circolare 9/E: decisivo l'ordine vincolante con acconto del 20% entro il 15 novembre 2020

di Luca Gaiani

Per gli investimenti in beni strumentali, la «prenotazione» entro il 15 novembre 2020 blocca l’accesso ai più vantaggiosi crediti di imposta della legge di bilancio 2021. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2021 che affronta numerosi dubbi riguardanti gli incentivi delle leggi 160/2019 e 178/2020. L’accesso ai tax credit riguarda anche gli investimenti in leasing. Confermata anche la risposta fornita durante l’edizione di Telefisco 2021: in caso di incapienza di debiti fiscali da compensare, il credito inutilizzato non si perde, ma si somma alla quota dell’anno seguente.

Norme sovrapposte

Doccia fredda sulla possibilità, per gli investimenti degli ultimi 45 giorni dello scorso anno, di “scegliere” l’agevolazione più conveniente tra i crediti della legge 160 e quelli della legge 178. La circolare 9/E, pur in assenza di specifiche regole transitorie (presenti invece nella legge 160/2019 per il transito dalla precedente legge 145/2018 in materia di iperammortamento), ritiene che in presenza di un ordine vincolante accompagnato da un acconto almeno del 20% (cosiddetta “prenotazione”) effettuato entro il 15 novembre, l’investimento, laddove eseguito entro dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, possa sfruttare esclusivamente i crediti di imposta della legge 160/2019. Nel caso invece di assenza di “prenotazione” entro il 15 novembre, l’agevolazione applicabile sarà sempre e solo quella della legge 178/2020. Con questa interpretazione, vanno in fuorigioco le compensazioni già effettuate in questi mesi da molte imprese che, in assenza di difformi interpretazioni, hanno ritenuto applicabili le più convenienti regole della legge 178 (crediti più elevati, compensazione già dall’anno di interconnessione e non da quello successivo, fruizione in tre rate anziché in cinque) anche sui beni prenotati entro metà novembre. Per il principio di affidamento, l’Agenzia dovrebbe ora consentire la regolarizzazione di queste posizioni entro 60 giorni dalla uscita della circolare, senza sanzioni o interessi.

Leasing sempre agevolati

La circolare chiarisce poi che il mancato richiamo dei contratti di leasing tra le modalità con cui possono essere realizzati gli investimenti 4.0 della legge 178 è dovuto ad un mero difetto di coordinamento. L’agevolazione spetta anche per tali tipologie di investimento, con la precisazione che il credito di imposta si calcolerà sul costo sostenuto dalla compagnia di leasing, non essendo invece rilevante il prezzo di riscatto. Nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, ovvero di cessione del contratto di leasing, il credito di imposta va rideterminato al ribasso esattamente come in presenza di cessione del bene o di delocalizzazione. Il tax credit spetta anche per i beni di costo non superiore a 516 euro indipendentemente dalle modalità di deduzione. La circolare conferma poi che il credito di imposta si applica al costo fiscale del bene, comprendendovi l’Iva oggettivamente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972 e quella da opzione ex articolo 36-bis del medesimo Dpr. L’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro rata (articolo 19) non si computa nel costo, mentre non viene trattato (a differenza di precedenti agevolazioni) il caso del pro rata pari a zero per effettuazione integrale di operazioni esenti.

Compensazione e formalità

La compensazione dei crediti di imposta della legge 178/2020, che ordinariamente avviene in tre rate annuali, può effettuarsi in unica soluzione per investimenti in beni materiali non 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, a prescindere dai ricavi del contribuente, e per investimenti in beni immateriali non 4.0 del medesimo arco temporale, realizzati da contribuenti con ricavi fino a 5 milioni. Quest’ultimo parametro va misurato nell’esercizio precedente a quello di entrata in funzione del bene. Anche chi ha diritto alla compensazione immediata potrà comunque dilazionarla in tre rate. In ogni caso, il credito non utilizzato in un anno può essere riportato in avanti e sommato alla quota dell’anno seguente.

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