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Beni strumentali, per le imprese agricole credito cumulabile con riserva

Credito di imposta cumulabile con altre agevolazioni ma occorre verificare che l’altro beneficio sia compatibile

(Agf)

di Gian Paolo Tosoni

Il credito di imposta maturato dalle imprese agricole a fronte dell’acquisto di beni strumentali nuovi, è cumulabile con altre agevolazioni, ma occorre verificare se l’altro beneficio sia a sua volta compatibile.

L’allargamento
L’apertura alle imprese agricole, ancorché rientranti nel reddito agrario come le imprese individuali e società semplici, del diritto al credito di imposta del 40% per i beni strumentali rientranti nell’allegato A di cui alla legge n. 232/2016 (per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro), oppure del 6% per i beni strumentali non interconnessi , pone il problema della compatibilità con altre sovvenzioni molto frequenti in agricoltura.

Infatti nel settore agricolo le Regioni erogano contributi per finanziare l’acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti nell’ambito del Psr (piano di sviluppo rurale) o Por (piano operativo regionale) la cui percentuale di partenza è del 35% che aumenta nelle regioni del meridione d’Italia.

I bandi regionali
In effetti le percentuali dipendono dai bandi regionali e quindi possono variare a seconda della regione competente. La normativa sul credito di imposta al comma 192, dell’articolo 1, della legge n. 160/2019 dispone che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La scelta della norma
La norma fiscale sostanzialmente fa il seguente ragionamento: se il bene è costato 100 ed il
credito di imposta è pari a 40, tenuto conto che il credito medesimo è un provento esente da imposte che per una società di capitali ammontano al 27,9% scatta un ulteriore beneficio di 11,16 (40 x 24% + 3,9%); quindi ne consegue che l’impresa ha ottenuto un beneficio di 51,16 e può ricevere altre sovvenzioni per 48,84.

Gli effetti
In sostanza nella maggioranza dei casi ci starebbe anche un contributo concesso nell’ambito del Psr o Por. Peraltro le imprese agricole rientranti nel reddito agrario, che oltre alle imprese individuali e società semplici si devono aggiungere anche le snc, sas ed srl agricole che hanno optato per la tassazione catastale (articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006), non tassano i contributi in conto impianti (non deducendo gli ammortamenti) e quindi il beneficio corrisponde al valore nominale del 40% (20% per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro), oppure del 6% per i beni strumentali diversi da quelli
rientranti nell’ambito di “industria 4.0”.

Le verifiche da effettuare
I produttori agricoli devono però verificare i bandi relativi alle contribuzioni regionali o diverse. Ad esempio la Regione Lombardia prevede che la richiesta di contributo deve essere accompagnata da una autocertificazione del seguente tenore: «Il richiedente dichiara di non avere percepito un contributo per la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della redditività, competitività e sostenibilità attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali diverse dal programma di sviluppo rurale 2014/2020». Si tratta peraltro di autocertificazione con conseguenze penali in caso di attestazione mendace.

Le conclusioni
Ciò non toglie tuttavia l’interesse al credito di imposta che rimane una agevolazione molto importante per le imprese agricole in quanto gli acquisti di beni strumentali non vengono finanziati tutti, forse nemmeno la metà di quelli effettuati e quindi chi rimane fuori dal Psr o Por, può trovare una ottima alternativa nel credito di imposta. Peraltro il 40% di credito di imposta risulta in molti casi superiore al contributo regionale ad esempio del 35%. Tuttavia il primo è un contributo in conto impianti con erogazione in denaro, ricevuto a seguito dell’acquisto mentre il credito di imposta è suddiviso in cinque rate annuali e magari
talvolta l’impresa agricola non ha sufficienti imposte e contributi a debito per compensarlo.