Biglietti omaggio, l’imponibile Iva si calcola con il prezzo massimo
Nel caso di fissazione dei prezzi degli spettacoli in modo dinamico, con utilizzo di un algoritmo di calcolo, la determinazione della base imponibile su cui calcolare l’Iva relativa ai biglietti omaggio è pari al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita per biglietti di eguale categoria. Questa è la conclusione a cui giunge l’agenzia delle Entrate, in risposta ad una consulenza giuridica, con la risoluzione n 15/E di ieri.
La questione che si poneva era di comprendere quale fosse il modo corretto di applicare l’articolo 3, comma 5 del Dpr 633/72 nel caso in cui si sia in presenza di un prezzo caratterizzato da una particolare instabilità. L’articolo 3, comma 5 del Dpr n. 633 prevede che «non costituiscono prestazioni di servizio le prestazioni relative agli spettacoli … rese ai possessori di titoli di accesso rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del ministro delle finanze». Tale disposizione si applica agli organizzatori di spettacoli «nel limite massimo del 5% dei posti del settore, secondo la capienza del locale riconosciuta dalle competenti autorità» .
La disposizione prevede, dunque, un’esclusione dall’Iva, nella specifica percentuale del 5 % dei biglietti gratuiti di accesso allo spettacolo. Al di sopra di tale percentuale gli organizzatori, al contrario, devono applicare la relativa imposta.
Non essendo chiara la soluzione da scegliere per determinare la base imponibile da tassare, in quanto il prezzo, nel caso considerato, è sempre variabile, in quanto collegato, come avviene già abitualmente in diversi settori (tra cui quello turistico), ad un algoritmo di calcolo automatico, l’istante aveva prospettato due soluzioni:
•La prima consistente nel far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo di vendita - compresa la vendita svolta al botteghino - per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere;
•La seconda con riferimento al primo prezzo a catalogo per ogni tipo di titolo/settore (a condizione che venga sempre convenzionalmente utilizzato, per ogni ordine di posto/settore, la stessa codificazione del titolo.
L’Agenzia, condividendo la tesi dell’istante ha scelto la prima soluzione, fornendo così un dato certo per calcolare l’imposta.
Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 15/E