Imposte

Bilanci, le aziende colpite dal terremoto penalizzate sull’Ires

di Luca Gaiani

Le minusvalenze da terremoto rischiano di azzerare la deducibilità degli interessi passivi dopo la cancellazione della parte straordinaria del conto economico dai bilanci 2016. Le imprese cominciano a fare i conti con le ricadute fiscali, spesso impreviste e senza motivazioni logiche, delle nuove regole di bilancio introdotte dal Dlgs 139/2015 e recepite nei principi contabili Oic diffusi a dicembre. Tra le svariate mancanze di coordinamento, che richiederebbero un tempestivo intervento normativo (su cui comunque si sta continuando a ragionare e che potrebbe materializzarsi in decreto fiscale da varare dopo la metà di gennaio o in un emendamento ai decreti legge ora in conversione in Parlamento, come anticipato dal Sole 24 Ore di domenica 8 gennaio), il trattamento degli interessi sui crediti e debiti commerciali a lungo termine e il regime dei costi a patrimonio netto senza transito da conto economico.

Costi, ricavi e interessi
Le novità introdotte dal Dlgs 139/2015 per la redazione dei bilanci delle società, che scattano dai rendiconti 2016 attualmente in fase di pre-chiusura, sono molte e spesso di difficile applicazione, soprattutto per le imprese di dimensioni minori che sono ancora legate a una rappresentazione contabile dei fatti economici molto formale e non sostanziale, come invece ora previsto dal codice civile. Oltre alle inevitabili difficoltà di recepimento delle novità nei bilanci civilistici, si aggiungono dubbi e ricadute nel calcolo del reddito di impresa e dell’Irap.

Alcuni di questi problemi riguardano l’obbligo, in diverse fattispecie, di scorporare proventi e oneri finanziari dal valore di crediti e debiti, al fine di contabilizzare l’interesse effettivo, a prescindere dalle formali condizioni contrattuali. Il conto economico finisce per accogliere componenti finanziarie a fronte di ricavi ed oneri che letteralmente sarebbero invece tutti da iscrivere nel valore e nei costi della produzione. Ad esempio (si veda l’ Oic 15 ) un ricavo da vendita di merci per 1.000 con pagamento dilazionato oltre 12 mesi, senza interessi, viene rilevato in conto economico per 900, iscrivendo successivamente interessi attivi corrispondenti alla differenza, per la durata del periodo di incasso. Fiscalmente, si scambia un provento o un onere ordinariamente tassabile o deducibile con un componente reddituale che, oltre ad avere una diversa imputazione temporale, soggiace a regole differenti. Ai fini Ires si rientra nei vincoli dell’articolo 96 (regola del Rol) e ai fini Irap si esce dalle voci rilevanti. Nell’esempio, i 100 di minori ricavi contabili, che si tramuteranno in interessi attivi, restano fiscalmente ricavi (articolo 85 del Tuir) da tassare tutti nell’anno di consegna del bene? O sono da trattare, anche in dichiarazione, come interessi (quindi su più anni), tenuto conto che già l’articolo 96 del Tuir fa riferimento agli interessi impliciti su crediti e debiti commerciali? Un problema analogo si pone anche per crediti e debiti finanziari con tassi non di mercato, nonché per le spese dei mutui (commissioni, perizie, eccetera) che erano oneri ammortizzabili, ma diventano anch’esse interessi passivi.

Senza più voci straordinarie
I problemi più diffusi derivano dalla abolizione dell’area straordinaria del conto economico. La classificazione di tutti i proventi ed oneri non finanziari nel valore e nei costi della produzione ha impatto in termini di Irap, dovendosi cominciare a tassare o dedurre componenti che il tributo regionale da sempre considera irrilevanti (ad esempio plus e minus da cessione di azienda), senza che questa modifica derivi da una particolare motivazione logica.
Un’ulteriore ricaduta, apparentemente senza logica, riguarda il calcolo del Rol e la deduzione degli interessi passivi. L’iscrizione, d’ora in poi, nelle classi A e B, di proventi ed oneri “ex straordinari” modificherà – in meglio o in peggio - il tetto di deduzione, con effetti dirompenti ad esempio su chi subisce minusvalenze o perdite da eventi accidentali o naturali. Un’impresa terremotata, che deve rilevare nei costi ordinari (B14) la perdita dello stabilimento, vedrà anche azzerarsi il Rol dovendo pagare l’Ires sugli oneri finanziari. Cosa che non avveniva invece fino al 2015.
Anche la correzione di errori contabili “rilevanti”, che dal 2016 si imputano a patrimonio netto (correggendo il saldo di apertura delle riserve), genera dubbi fiscali in relazione alla possibilità di continuare ad operare la deduzione postuma (con la nuova dichiarazione integrativa a favore) pur in assenza di transito dal conto economico.

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