Iva in Dogana, la detrazione scatta con esigibilità e possesso della bolletta
Il principio di diritto 13: in dogana stesse regole per le fatture di acquisto da fornitori domestici e unionali
La detrazione dell’Iva assolta in dogana segue le stesse regole previste per la detrazione dell’imposta assolta sulle fatture di acquisto da fornitori domestici e unionali. È questo il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con il principio di diritto 13/2021.
L’Agenzia, infatti, fermo restando che solo l’effettivo destinatario della merce importata, impiegata nell’esercizio della propria attività, può detrarre l’Iva assolta in dogana, sottolinea che la detrazione può essere esercitata solo previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti previsto dall’articolo 25 del Dpr 633/1972 e nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 19.
Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge, infatti, nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Pertanto, anche per le bollette doganali il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione che viene disposta dalla norma: sostanziale (avvenuta esigibilità dell’imposta); formale (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale). In sostanza, conclude il principio di diritto, il diritto alla detrazione puòessere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso deldocumento contabile, annota il medesimo incontabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di registrazione.