L'esperto rispondeImposte

Bonus del 50% anche per il cambio di destinazione d’uso

immagine non disponibile

di Marco Zandonà

La domanda

Un padre ha acquistato alla figlia un c/3 che a seguito di lavori di ristrutturazione da eseguire diverrà parte a/3, quindi immobile ad uso abitativo e parte deposito.
È possibile detrarre le spese di ristrutturazione relative alla parte d’immobile che subirà il cambio di destinazione d’uso in immobile abitativo distinguendo le relative fatture?
Essendo la figlia un contribuente privo di reddito, a carico del padre, e dovendo il padre sostenere tutti i costi di ristrutturazione è possibile che quest’ultimo possa portare in detrazione le spese di ristrutturazione?
P.M.

Anche il cambio di destinazione d’uso fruisce della detrazione del 50%. Il cambio di destinazione d’uso è espressamente previsto tra gli interventi agevolati ai fini del 50% (articolo 16bis, Dpr 917/1986 e articolo 1, comma 2, lettera c n.1 e n.4 legge 11 dicembre 2016, n. 232, guida al 50% su www.agenziaentrate.it), e anche ai fini della detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico (articolo 1, comma 2 , lettera a n. 1 e n.3 della legge 11 dicembre 2016, n.232, di bilancio 2017, si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Con la risoluzione n.14/E dell’8 febbraio 2005, l’agenzia delle Entrate, in risposta a una specifica istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha precisato l’applicazione del 36% (attuale 50% sino al prossimo 31 dicembre 2017), per la ristrutturazione di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare, l’Agenzia ha ammesso l’applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lett.d dell’art.31 della legge 457/1978, ora trasfuso nell’art.3, comma 1, lett.d, Dpr 380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici non abitativi (non solo rurali ma di qualsiasi specie) in abitazione. Pertanto le spese sostenute per la parziale destinazione dell’immobile accatastato in C/3 (laboratorio) in abitazione risultano tra quelle detraibili sempre se tenute distinte in sede di fatturazione e pagate con bonifico bancario o postale. La detrazione Irpef del 50% si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricati medesimo. A quest’ultimo riguardo, l’agenzia delle Entrate, nell’ambito della risoluzione n.184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza (es. certificato di stato di famiglia) sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente. Pertanto se la figlia proprietaria incapiente convive con il padre anche in una casa diversa da quella oggetto dell’intervento la detrazione si applica anche in capo al padre per la parte di spese da lui sostenute (fatture a lui intestate e bonifici da lui eseguiti). In caso di non convivenza il padre non può in ogni caso fruire della detrazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©