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Bonus barriere, ammesse deroghe sulle dimensioni della cabina ascensore

Va però dimostrata l’impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici. Sul punto si è anche espressa la Dre Friuli Venezia-Giulia, mentre nessuna presa di posizione è arrivata dall’agenzia delle Entrate centrale

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di Marco Zandonà

La domanda

In qualità di tecnico mi sono trovato spesso a progettare impianti ascensori in edifici preesistenti che non possono rispettare per intero le prescrizioni del Dm 236/1989. Lo stesso decreto sancisce però all’articolo 7 che in caso di dimostrata impossibilità di applicazione delle prescrizioni è ammessa deroga. Quindi la norma stessa (Dm 236/1989) ammette la deroga purché il professionista alleghi motivata relazione circa l’impossibilità di applicazione completa delle prescrizioni. Dunque si direbbe che la norma è rispettata. In passato infatti ho ottenuto dal Comune il permesso di costruire in deroga e fondi regionali per persone portatrici di handicap. Tipicamente una delle caratteristiche che non si riesce ad ottenere nell’inserimento dell’ascensore in un vano scala esistente è la larghezza della cabina di 80 cm. Nel caso in cui però la cabina sia da 70 cm si può dimostrare che la carrozzella può entrare. In tal caso, si può dunque ritenere applicabile il bonus del 75%, così come in passato si è avuto accesso a fondi regionali?
E. C. Milano

L’eventuale deroga ai requisiti tecnici prescritti nel Dm 236/1989, ai fini dell’applicazione del bonus 75% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 1, comma 365, legge 197/2022, articolo 119 ter e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 42 della legge 30 dicembre 2021, n.234, circolare 17/E del 2023), è stata affrontata dalla Direzione regionale delle Entrate del Friuli Venezia Giulia, con la risposta all’interpello n. 908-355/2021, proprio...