Adempimenti

Bonus casa incompatibili con la rottamazione ter

Il pagamento deve avvenire solo secondo le modalità fissate dalla legge sulle definizione agevolata delle cartelle

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di Giuseppe Latour

Il credito di imposta scaturito dagli interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore, non può essere utilizzato per compensare il debito da rottamazione ter. La circolare 25/E torna sui bonus casa, dopo i provvedimenti attuativi e le risposte fornite con la circolare 24/E. Dopo i chiarimenti sistematici, c’è spazio per rispondere a un dubbio ulteriore.

Alle Entrate è stato chiesto «se sia possibile effettuare la compensazione tra il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico (ad esempio, in relazione ad impianti fotovoltaici e pompe di calore) e il debito sottoscritto in estinzione rateale, a titolo di cosiddetta rottamazione ter». Non si parla, quindi, solo di 110% ma di tutto il pacchetto di sconti legato all’efficienza energetica che, in base all’articolo 121 del Dl Rilancio, può essere trasformato in un credito di imposta cedibile o in uno sconto in fattura.

Per rispondere l’Agenzia richiama il decreto fiscale del 2018 (Dl 119/18) sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione. E spiega che il pagamento delle somme dovute può avvenire solo attraverso alcune modalità fissate dalla legge: domiciliazione sul conto corrente, bollettini precompilati o presso gli sportelli dell’agente della Riscossione.

La legge, quindi, - spiega la circolare 25/E - «non prevede modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter con modalità diverse da quelle richiamate». Non ci sono, insomma, altre strade: il debito - conclude l’agenzia - «non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico».

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