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Bonus edilizi, la fattura non allegata nell’asseverazione all’Enea è errore sostanziale

Entro 90 giorni si può annullare il protocollo rilasciato nella comunicazione Enea, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione; oltre i 90 giorni serve la remissione in bonis

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di Marco Zandonà

La domanda

Una persona fisica ha effettuato un intervento ecobonus 110% su una villetta unifamiliare raggiungendo il 30% al 30 settembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 ha effettuato il secondo sal inviandolo all’Enea il 2 marzo 2023 indicando nelle note che si tratta di lavori e fatture effettuati e pagati al 31 dicembre 2022. Sulla base di ciò sono state inviate le comunicazioni di cessione del credito. Ora la banca verificando tutta la documentazione si è accorta che nell’asseverazione Enea manca una fattura allegata e ci ha rilasciato un esito negativo. È un errore formale o sostanziale? Andrebbe annullato il protocollo Enea, rifatta asseverazione Enea e inviate le comunicazioni di Cessione con il nuovo codice Asid versando la remissione in bonis? Qual è la procedura corretta per sistemare l’errore visto che sono intervenute le cessioni del credito ma non accettate dalla banca?
G. G. - Arezzo

Nei limiti di 90 giorni dalla fine lavori, anche ai fini del 110% (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020), è sempre possibile la correzione degli errori sostanziali quale quello del caso di specie (mancanza di asseverazione per una fattura allegata). In particolare, il tecnico può annullare il protocollo rilasciato nella comunicazione Enea, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione. È sempre possibile, quindi, annullare l’asseverazione, purché non...