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Bonus edilizi, i limiti per la compensazione dei crediti

È necessario che sia rispettata la ripartizione per quote annuali dei crediti stessi

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di Silvio Rivetti

La domanda

Una società per azioni, con volume di ricavi di circa 30 milioni, avente attività di commercio all’ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, con rilevanti debiti erariali verso lo Stato (Iva, Ires ed Irap), generati nel precedente esercizio, avrebbe intenzione di vendere il proprio magazzino, composto da materiale idraulico, ricevendo in pagamento dai suoi clienti, che sono degli impiantisti, dei crediti di imposta da superbonus, ecobonus, ristrutturazioni, e altri crediti edilizi, per importi molto importanti (intorno ai 5 milioni). I crediti di imposta, che la società andrà ad acquistare, sono originati con "sconto in fattura" effettuato, dagli stessi impiantisti, verso i loro clienti privati. La società in oggetto può, nell’anno 2023, compensare attraverso il modello F24 tali crediti di imposta superando il limite di 2.000.000 (due milioni) di euro? Se così fosse, avete qualche riferimento normativo?
N. P. - Milano

La risposta è positiva, fermo restando quanto segue. Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, Dl 34/2020, i crediti d'imposta ivi disciplinati sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (senza che la quota di credito inutilizzata nell’anno possa essere fruita negli anni successivi, o chiesta a rimborso); ed espressamente non si applicano, a tale operazione di compensazione, né i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, Dl 78/2010, convertito con la legge 122/2010 (che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento), né i limiti di cui all’articolo 34, legge 388/2000 (per il quale il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare; elevato a 2 milioni di euro da parte dell'articolo 1 comma 72, legge 234/2021, legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022); né infine i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, legge 244/2007 (per il quale, a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro).  Alla luce di tale quadro, i crediti acquisiti dalla società cessionaria potranno essere utilizzati in compensazione anche oltre il limite soglia di 2 milioni di euro annui, purché sia rispettata la ripartizione per quote annuali dei crediti stessi.

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