Bonus edilizi, i limiti per la compensazione dei crediti
È necessario che sia rispettata la ripartizione per quote annuali dei crediti stessi
La risposta è positiva, fermo restando quanto segue. Ai sensi dell’articolo 121, comma 3, Dl 34/2020, i crediti d'imposta ivi disciplinati sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (senza che la quota di credito inutilizzata nell’anno possa essere fruita negli anni successivi, o chiesta a rimborso); ed espressamente non si applicano, a tale operazione di compensazione, né i limiti di cui all’articolo 31, comma 1, Dl 78/2010, convertito con la legge 122/2010 (che vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento), né i limiti di cui all’articolo 34, legge 388/2000 (per il quale il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare; elevato a 2 milioni di euro da parte dell'articolo 1 comma 72, legge 234/2021, legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022); né infine i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, legge 244/2007 (per il quale, a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro). Alla luce di tale quadro, i crediti acquisiti dalla società cessionaria potranno essere utilizzati in compensazione anche oltre il limite soglia di 2 milioni di euro annui, purché sia rispettata la ripartizione per quote annuali dei crediti stessi.
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