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Bonus edilizi, i possibili rimedi al bonifico non correttamente compilato

La circolare 7/E/2021 non pone limiti temporali per produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa

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di Marco Zandonà

La domanda

Nel 2018 ho restaurato e arredato un appartamento di mia proprietà. Poiché pensavo di non poter beneficiare di alcuna detrazione ho pagato i fornitori con bonifico ordinario. Nel 2020 - accortomi dell’errore - mediante dichiarazioni correttive ho iniziato a portare in detrazione le dieci rate annuali. Nel 2023 un questionario dell’agenzia delle Entrate mi ha chiesto le fatture e le copie dei bonifici; poiché questi ultimi non erano "dedicati e parlanti" l’Agenzia ha emesso formale atto di rettifica. Mi ha però poi indicato la possibilità di sanare la mia posizione esibendo delle autocertificazioni dei fornitori in cui questi dichiaravano che i corrispettivi accreditati a loro favore erano stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa (circolare 7/E/2021, pagina 306). Prodotte tali autocertificazioni (datate 2024), l’Agenzia mi ha poi obiettato che non sono valide perché rilasciate dopo la mia prima dichiarazione dei redditi che portava tali spese in detrazione. Ha ragione l’Agenzia?
F. L. - Varese

Nel caso descritto, la risposta dell’agenzia delle Entrate sembra essere eccessivamente restrittiva e non pienamente conforme alle indicazioni fornite dalla circolare 7/E/2021. La circolare, al paragrafo 3.1.13, afferma che qualora il bonifico non sia stato correttamente compilato, il contribuente può sanare l’irregolarità esibendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente...