Contabilità

Bonus facciate, per le aziende vale la data di fine lavori

Per recuperare la detrazione va effettuata una riduzione diretta dell’Ires

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di Luca De Stefani e Franco Roscini Vitali

La detrazione del 90% relativa al bonus facciate riguarda anche gli immobili detenuti dai soggetti che conseguono reddito d’impresa: persone fisiche, enti, società di persone e società di capitali. Perciò sono opportune alcune riflessioni relative alle imprese che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili.

Innanzitutto il bonus, costituito da una detrazione d’imposta, spetta nella misura del 90% della spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico: per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali si deve rispettare il criterio di competenza e, pertanto, le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sono quelle sostenute nel 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

In base al principio di competenza, trattandosi di prestazioni di servizi, la spesa si considera sostenuta alla data in cui le prestazioni sono ultimate (Tuir, articolo 109, comma 2 lettera b): è opportuno che la data di ultimazione risulti dalla documentazione, in particolare se vicina al termine dell’esercizio.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

Come accennato, il bonus è costituito da una detrazione d’imposta: per recuperarla in sede di dichiarazione, non si effettua una variazione in diminuzione relativa ai costi sostenuti, ma le società di capitali non in trasparenza, ad esempio, effettuano una riduzione diretta dell’Ires.

La riflessione riguarda l’aspetto temporale relativo al diritto alla spettanza della detrazione e all’utilizzo della stessa: il primo nell’anno di ultimazione dei lavori e il secondo nei successivi nove.

Nel primo anno di spettanza della detrazione, le imposte correnti possono già tenere conto della detrazione ed essere rilevate al netto della stessa: così si semplificano le registrazioni.

Per la detrazione relativa ai successivi nove esercizi, si registra un credito d’imposta nella voce C.II.5-bis «Crediti tributari» dello stato patrimoniale con contropartita, in avere, la voce 20 del conto economico, relativa alle imposte dell’esercizio, che poi è riscontata («Risconto passivo»).

Negli esercizi successivi, le imposte correnti e i debiti tributari sono rilevati al lordo della detrazione: poi i debiti tributari sono ridotti del credito d’imposta (Debiti tributari a Crediti tributari) e il risconto è girocontato nella voce 20 del conto economico (Risconto passivo a Imposte).

L’iscrizione del credito può essere giustificata perché il principio contabile Oic 15 (Crediti) precisa che i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la società. Questo può rispondere alla diversa soluzione, a volte ipotizzata, della contabilizzazione della detrazione anno per anno rilevando, di fatto annualmente, la minore Ires di competenza.

Il problema può emergere nell’anno in cui la società è in perdita, perché la detrazione risulterebbe persa: pertanto, sorge il problema del monitoraggio del credito d’imposta che, come per le imposte differite attive, deve essere oggetto di verifica almeno annuale. In caso di perdita della detrazione, il risconto è imputato a diretta riduzione del credito. Medesimo discorso se l’imposta lorda non è capiente con riferimento alla quota parte di detrazione eccedente.

In base ai principi generali di redazione del bilancio, se un’impresa presenta una situazione di perdite recenti, l’iscrizione del credito deve essere attentamente ponderata. In ogni caso, nella nota integrativa, in particolare se gli importi sono rilevanti, deve essere illustrato il comportamento contabile adottato. Nessun beneficio, invece, per quanto riguarda l’Irap.

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