Bonus investimenti, triplo effetto per le interconnessioni tardive
Il ritardo può influire su misura del credito, bilanci e dichiarazioni
Per il bonus sui beni strumentali, una delle questioni più dubbie riguarda gli investimenti in beni “Industria 4.0”, effettuati in un certo periodo d’imposta e con immediata entrata in funzione dei beni, ma con interconnessione eseguita soltanto nel periodo d’imposta successivo.
La questione ha tre diversi profili:
1. uno sostanziale, inerente alla quantificazione del credito e alla possibilità di concreto utilizzo;
2. uno contabile, inerente all’iscrizione del credito in bilancio;
3. uno dichiarativo, relativo all’indicazione del credito nel quadro RU del modello Redditi.
Il profilo sostanziale
Il credito d’imposta ex legge 178/2020 viene quantificato al momento di effettuazione dell’investimento, che coincide con l’ultimazione e la consegna del bene all’acquirente; ma per fruirne in compensazione è necessario attendere l’entrata in funzione del bene e la sua interconnessione al sistema operativo dell’azienda.
Non è infrequente che il bene entri in funzione in un periodo d’imposta senza essere interconnesso, e che questo passaggio venga completato nell’esercizio successivo. Il recente interpello 71/22, nel confermare che non esiste una scadenza di legge per eseguire l’interconnessione, ha però sottolineato che non è possibile decidere arbitrariamente che l’interconnessione avvenga in qualunque periodo successivo all’entrata in funzione, ma occorre dimostrare le condizioni oggettive che ne hanno comportato il ritardo.
Poniamo, ad esempio, che un bene sia entrato in funzione nel 2021 e interconnesso nel 2022. Il contribuente ha facoltà di scegliere tra due alternative (circolare 9/E/21, paragrafo 5.4):
● fruire nel 2021 del credito d’imposta in misura ordinaria (in questo caso il 10%) e rimandare la fruizione del credito maggiorato (50%) al 2022; tenendo però conto che dal credito maggiorato occorrerà sottrarre quello ordinario fruito nel 2021 e poi dividere per tre quote annuali il risultato, per determinare la quota fruibile nel 2022/2023/2024;
● fruire direttamente del credito d’imposta maggiorato a partire dal 2022 nella misura del 50 per cento.
Il profilo contabile
Il tax credit viene calcolato con le regole vigenti nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, ma il diritto a fruirne è condizionato dall’entrata in funzione o interconnessione del bene. A nostro parere, ne deriva che, a seconda della decisione del contribuente di fruire immediatamente del credito in misura ordinaria o attendere l’effettiva interconnessione, si avrà l’iscrizione o meno in bilancio del provento in voce A5 del conto economico (contributo in conto impianti).
Quindi, tornando all’esempio, se si decide di fruire del credito “ordinario” già nel 2021 si avrà l’iscrizione in bilancio 2021 del provento nella sua misura ordinaria. Se invece si attende l’interconnessione nel 2022, il credito verrà iscritto nel bilancio dell’esercizio 2022.
Il profilo dichiarativo
Considerando che il credito d’imposta nasce quando viene eseguito l’investimento, ma matura solo quando il bene entra in funzione (o viene interconnesso), si ritiene che nel quadro RU del modello Redditi 2022 debba transitare o meno in base alla scelta del contribuente. Nel senso che il quadro RU sarà compilato al rigo 5 quando viene effettuato l’investimento: ma se il bene non entra in funzione o non è interconnesso, non potrà esservi alcun utilizzo nel rigo 6.