Bonus mobili, come sanare la mancata indicazione della partita Iva del fornitore
Come precisato nella circolare 29/E del 2013, ai fini del bonus mobili (detrazione del 50% sino a 10mila euro; articolo 16 - bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 67 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di Bilancio per il 2019; si veda anche la guida al 50% e al bonus mobili su www.agenziaentrate.it) il pagamento deve avvenire o con bonifico bancario (senza effettuare la ritenuta dell'8%, circolare 7/E del 2017), ma con indicazione della partita Iva del cedente e del codice fiscale del beneficiario della detrazione e l'indicazione nella causale di bonus mobili, o mediante carta di credito, mentre lo scontrino o fattura sarà corredato di ricevuta con descrizione degli oggetti acquistati e il riferimento normativo al bonus mobili. Viceversa, non è ammesso il pagamento in contanti o assegni. In caso di opzione per il bonifico e di incompletezza dei dati è preferibile la ripetizione dello stesso (con annullamento del precedente). In caso contrario, tenuto conto che per il bonus mobili il bonifico non è lo strumento esclusivo di pagamento, si consiglia di integrare il bonifico con scrittura privata controfirmata dal cedente con cui si precisa la partita Iva del cedente (con indicazione dei dati identificativi del bonifico e gli estremi della fattura cui il bonifico si riferisce).
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