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Bonus prima casa all’emigrato che integra l’acquisto con la residenza all’estero

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di Angelo Busani

Beneficia dell’agevolazione prima casa l’acquirente che dapprima si obbliga (entro 18 mesi dal rogito) a trasferire la sua residenza nel Comune in cui è ubicato l’edificio acquistato e che poi, riscontrando di non poter effettuare il promesso cambio di residenza, integra il contratto d’acquisto adducendo di essere un italiano residente all’estero e di aver comprato la sua prima casa nell’intero territorio nazionale.

È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nelle risposta a interpello n. 333 del 10 settembre 2020 ove è stato preso in esame il caso di una persona iscritta all’Aire (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero) la quale non aveva specificato tale sua qualità nel rogito d’acquisto, ma aveva scelto la strada di domandare l’agevolazione sfruttando l’opzione di promettere il trasferimento della sua residenza entro 18 mesi dal contratto di compravendita.

Per gli italiani residenti all’estero, i presupposti per ottenere l’agevolazione prima casa sono più facili da conseguire rispetto a un residente in Italia il quale già non abbia la residenza nel Comune ove è collocato l’edificio oggetto di acquisto:
Nper la persona iscritta all’Aire è sufficiente dichiarare che si tratta dell’acquisto della prima abitazione in Italia;
Nper la persona residente in Italia, si tratta, invece, sia di dichiarare di non essere proprietaria di altre case nel medesimo Comune (né di altre case in tutta Italia acquistate con l’agevolazione), sia di promettere il trasferimento della propria residenza in quel Comune entro 18 mesi dal rogito.

Ebbene, nel caso esaminato dalle Entrate nella risposta n. 333 si trattava bensì di un iscritto Aire, il quale però aveva scelto il percorso più tortuoso, vale a dire quello di promettere il cambio di residenza. Pertanto, una volta appurato di non poter riuscire nell’intento del cambio di residenza, si è posto il problema se, rettificando il contratto di compravendita (mediante la stipula – prima del decorso dei predetti 18 mesi – di un atto recante le dichiarazioni proprie dell’acquisto effettuato da un iscritto Aire) il contribuente in questione avrebbe potuto non subire la decadenza per mancato rispetto del termine di 18 mesi.
L’Agenzia ha dunque aderito alla richiesta del contribuente con la motivazione che, in linea con quanto già affermato con la risoluzione n. 53/E/2007 il beneficiario acquirente può rettificare le dichiarazioni rese nel contratto d’acquisto (occorrenti per beneficiare dell’agevolazione “prima casa”) «a condizione, tuttavia, che non venga arrecato pregiudizio all’attività di controllo svolta dall’ufficio»; ciò che, nel caso in esame, in effetti non si verifica.