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Bonus sulla prima casa ereditata, i cinque anni decorrono dalla dichiarazione di successione

Per le Entrate una dichiarazione di successione tardiva preclude l’accesso ai benefici prima casa

di Vincenzo Pappa Monteforte

La domanda

Vorrei vendere al più presto la mia casa (in cui risiedo) che ho avuto come unico erede in successione testamentaria con atto notarile di pubblicazione testamento e relativa successione in cui ho usufruito delle agevolazioni prima casa. Non ho necessità di riacquistare un’altra casa, quindi vorrei sapere se il calcolo dei 5 anni necessari a non perdere le agevolazioni precedentemente sfruttate decorre dalla data dell’atto notarile di pubblicazione del testamento (nel mio caso, primo marzo 2016, registrato il 4 marzo 2016) o dalla data registrazione della successione da parte dell’agenzia delle Entrate (21 aprile 2016) o addirittura dalla data del decesso del de cuius (avvenuta il 2 ottobre 2014). In pratica, mi servirebbe sapere da che data posso fare rogito notarile di vendita dell’immobile senza rischiare successivi atti sanzionatori dell’agenzia delle Entrate per la perdita dei requisiti.
S. V. – Piacenza

Le agevolazioni cosiddette prima casa sono state introdotte per le successioni e donazioni con l’articolo 69, comma III, legge 21 novembre 2000 numero 342, che - quanto ai requisiti e condizioni - fa rinvio all’articolo 1, comma1, quinto periodo, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131. Conseguentemente, per stabilire le ipotesi di decadenza, bisogna tener conto del tenore letterale di quest’ultima disposizione normativa. Circa la vendita infraquinquennale, il dies a quo per il calcolo del periodo temporale coincide, allora, con la data di acquisto del bene, naturalmente correlata alla richiesta di agevolazioni prima casa negli atti inter vivos (onerosi o gratuiti che siano).
Divergenze evidenti esistono con i trasferimenti mortis causa: nelle successioni l’acquisto - in termini civilistici - non si identifica né con la pubblicazione del testamento, né con la presentazione della dichiarazione di successione, né tanto meno con la data del decesso del de cuius.
Invero, l’articolo 474 del Codice civile richiede - a tal fine - l’accettazione espressa o tacita dell’eredità. E la giurisprudenza della Corte di legittimità, proprio in tema di ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, è ferma nel ribadire che mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale (come la denuncia di successione), l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (da ultimo, Cassazione 22 gennaio 2020, n. 1438).
Fatte queste considerazioni generali, risulta evidente che la risposta al quesito impone di superare le distonie esistenti tra prescrizioni civilistiche e prescrizioni fiscali, riconducendole a sistema, anche sulla base dei presupposti impositivi. Indicazioni in tema si ritrovano nell’articolo 28, comma II, del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346, a tenore del quale tra i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono indicati “i chiamati all’eredità”. Ergo, presupposto dell’imposta di successione è il semplice evento morte che dà luogo alla chiamata all’eredità, come è ribadito dall’ultimo comma dell’articolo 7 del decreto legislativo 346/1990: «Fino a quando l’eredità non è stata accettata .... l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato».
Può così concludersi che l’effetto acquisitivo al quale deve farsi riferimento per il calcolo del quinquennio per evitare la decadenza dalle cosiddette agevolazioni prima casa successorie è rappresentato dalla mera presentazione della dichiarazione di successione con la quale i benefici stessi sono stati richiesti. Senza dimenticare che per l’agenzia delle Entrate una dichiarazione di successione tardiva, presentata quando sono decorsi 5 anni dalla scadenza del termine di legge, preclude l’accesso ai benefici prima casa (agenzia delle Entrate, direzione regionale del Lazio, interpello n. 913-618/2014, protocollo n. 10007 del 12 maggio 2015).

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