Bonus spettacolo anche se l’attività è «indiretta»
Sono detraibili le erogazioni liberali effettuate a favore di un’associazione anche se le somme vengono destinate a un altro soggetto ma i cui vincoli di destinazione sono dettati dall’associazione stessa per il perseguimento dei fini istituzionali. Il chiarimento è stato fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 59/E/2017 di ieri .
Nell’ambito della consulenza giuridica, l’associazione istante, operante nel settore dello spettacolo musicale, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere la detrazione d’imposta anche nell’ipotesi in cui le erogazioni liberali venissero destinate non solo per retribuire i musicisti, ma anche per l’attività musicale organizzata tramite un altro ente. Quest’ultimo, nell’utilizzare i fondi ricevuti, deve attenersi imprescindibilmente alle indicazioni impartite dall’associazione.
Per i soggetti che erogano denaro in favore di enti o associazioni, è prevista una detrazione d’imposta del 19% delle somme corrisposte con il limite del 2% del reddito complessivo dichiarato. La deducibilità delle erogazioni liberali compente anche ai soggetti Ires per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Dal contesto normativo e dalla fattispecie prospettata, l’Agenzia non ha ravvisato nessun elemento che possa ostacolare il beneficio fiscale anche nell’ipotesi in cui le finalità istituzionali vengano perseguite attraverso un altro ente sottoposto comunque alle direttive dell’associazione.
Tuttavia, precisa il documento di prassi, dal momento che l’associazione trasferisce tali somme all’altro ente, questa a sua volta, non potrà beneficiare né della detrazione di cui all’articolo 15 del Tuir, né dell’art-bonus.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 59/E/2017