Bonus Sud, obbligo di rettifica da chi riprogramma la spesa
L’agenzia delle Entrate deve validare tutte le modifiche temporali al piano degli investimenti approvati per i programmi di spesa agevolati con il bonus Sud. A chiarirlo è la risoluzione 39 di ieri, con cui il Fisco ha ritenuto necessario che le imprese beneficiarie del credito d’imposta comunicassero, attraverso una comunicazione di rettifica, tutte le variazioni intervenute nella progressione di realizzo degli investimenti.
La questione è stata sottoposta all’amministrazione finanziaria da un’impresa che aveva inviato telematicamente una richiesta di concessione del bonus, articolando gli investimenti fra il 2017 e il 2019. L’agenzia delle Entrate aveva accordato il beneficio, concedendo l’utilizzo del bonus sulle diverse annualità in funzione del piano di spesa. Per una serie di ragioni, tuttavia, l’impresa non è stata in grado di rispettare le previsioni di spesa sui singoli anni; in sostanza, pur volendo completare l’intero investimento così come espresso nell’istanza, lo stesso sarà sostenuto tutto nel 2019. L’impresa ha precisato che non utilizzerà il bonus prima di aver effettivamente realizzato gli investimenti. Per tale ragione, ha ritenuto non fosse necessario presentare un’istanza di rettifica, solo per modificare il piano temporale degli investimenti.
Di diverso avviso è stata l’agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria ha evidenziato che le istruzioni al modello di richiesta del bonus prevedono la possibilità che il contribuente possa rinunciare al credito d’imposta o rettificare una precedente comunicazione. Da questa affermazione il Fisco ha concluso che, in questo caso, il contribuente fosse tenuto a comunicare all’agenzia delle Entrate l’avvenuta rettifica del piano, indicando che gli investimenti originariamente dichiarati per l’anno 2017 e 2018 sono stati traslati nel 2019.
In tal modo, all’atto dell’utilizzo del bonus, questi potrà correttamente indicare sul modello di compensazione F24 l’anno effettivo di concessione. La conclusione suscita qualche perplessità. L’articolazione temporale degli investimenti, infatti, neppure prevista dalla norma istitutiva del bonus, poteva avere un senso fin quando il calcolo dell’agevolazione prevedeva lo scomputo degli ammortamenti dedotti nel periodo ma, con la rinnovata disciplina, appare un vincolo ridondante.
È risaputo, inoltre, che ancora oggi le concessioni del bonus per importi superiori a 150mila euro richiedono tempi di attesa più lunghi per i controlli antimafia. Accade, quindi, molto spesso che le imprese presentino un’ipotesi di realizzazione temporale che, in attesa del nulla osta, sono costrette loro malgrado a differire nel tempo. La risoluzione, tra l’altro, non chiarisce se per effetto della rettifica sarà necessario attendere nuovamente le lungaggini che hanno proceduto il primo assenso; se così fosse, l’assunto presentato nel documento di prassi avrebbe conseguenze di non poco conto per le imprese.
Agenzia delle Entrate, risoluzione 39/E del 2 aprile 2019