Calcolo degli interessi della cartella: basta indicare i criteri
La Ctr Campania ricorda che non è necessaria alcuna esplicitazione dei criteri di calcolo, predeterminati per legge
È correttamente motivata la cartella esattoriale che, pur non riportando espressamente le modalità di calcolo degli interessi applicati, rinvii alla normativa che indica i criteri di liquidazione degli interessi. Questa è la pronuncia 1109/5/2020 della Ctr Campania (presidente Notari e relatore Caré) che ha accolto l’appello dell’ufficio parzialmente vittorioso in primo grado.
I giudici hanno ricordato che la cartella esattoriale è un atto dell’agente della riscossione ed è predisposta secondo il modello approvato con Dm in base all’articolo 25, comma 2, Dpr 602/1973. Ogni cartella presuppone l’iscrizione a ruolo del tributo/imposta con i relativi interessi applicati dall’ente impositore.
Il collegio ha spiegato che nella cartella devono essere obbligatoriamente riportate le modalità di calcolo degli interessi con la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati. La mancata indicazione di tali informazioni integra, infatti, un difetto di motivazione, con effetti consequenziali sull’intera cartella (di fatto, la rende nulla perché se non riporta i criteri utilizzati per il calcolo degli interessi sul debito tributario, non consente al contribuente di difendersi adeguatamente).
I giudici, in ogni caso, ricordano che non è necessaria alcuna esplicitazione dei criteri di calcolo perché sono rigidamente predeterminati per legge e poi la cartella viene redatta secondo un modello ministeriale che non prevede questa specifica.
Gli interessi entrano a far parte integrale e sostanziale della cartella stessa e, secondo il Dm, vanno indicati in modo separato:
- gli interessi per ritardata iscrizione (articolo 20, Dpr 602/1973), calcolati dall’ente impositore (nella misura del 4%), con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli in cui le imposte sono iscritte;
- gli interessi di mora, computati sul solo tributo o imposta (senza interessi per la ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) con decorrenza dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella in cui è eseguito il pagamento delle somme pretese.
Se per i primi il computo è abbastanza lineare, per i secondi il tasso è fissato annualmente con provvedimento del direttore delle Entrate, sulla base della media dei tassi bancari attivi. Le somme incassate dall’Agenzia a questo titolo, vengono riversate interamente all’ente creditore. Un esempio per tutti: questi interessi dal 15 maggio 2017 vengono calcolati nella misura del 3,50%; dal 15 maggio 2016 del 4,13%; dal 15 maggio 2015 del 4,88%; e così via.
Il contribuente, con queste informazioni può - con pazienza - effettuare il controllo dei calcoli, anche se la lettura della cartella notificata dall’agente della riscossione non consente di conoscere in modo chiaro come gli interessi di mora vengono calcolati, quale aliquota sia stata applicata e quale sia l’iter logico giuridico alla base della pretesa. Questa modalità di operare dell’agente della riscossione è ormai messa in discussione da alcuni giudici tributari e presta il fianco a contestazioni, ma per modificare questo occorrerebbe l’intervento del legislatore.