Adempimenti

Calo dei ricavi del 33%, neoattività, negozi ed esercizi obbligati a chiudere: niente obbligo degli Isa nel 2021

Il Dm Economia del 2 febbraio pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» definisce le cause di esclusione legate al Covid: ci sono anche 85 codici Ateco. Resta necessario comunicare i dati economici, contabili e strutturali

di Giovanni Parente

Calo di ricavi o compensi del 33% rispetto al periodo d’imposta precedente. Apertura della partita dal 1° gennaio 2019. Attività in uno degli 85 codici Ateco che hanno maggiormente risentito delle restrizioni antipandemiche: come, ad esempio, ristoranti, bar, pasticcerie ma anche piscine, palestre e commercio al dettaglio di abbigliamento o calzature. Il Covid-19 e la crisi economica conseguente riducono drasticamente il numero di attività economiche obbligate a compilare gli Isa 2021 (relativi all’anno d’imposta 2020). Come già emerso con la pubblicazione dei modelli (si veda l’articolo di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin), aumentano le cause di esonero messe ora nero su bianco dal Dm Economia del 2 febbraio pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 9 febbraio.

La comunicazione degli altri dati

In ogni caso il Dm sottolinea che le attività d’impresa o professionali escluse dall’applicazione degli Isa per l’anno d’imposta 2021 sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Le tre macro-categorie

Sono tre le macro-categorie che per l’anno d’imposta 2020 rientrano nell’area delle esclusioni dall’obbligo di compilazione:

1) una diminuzione dei ricavi (ad esclusione di quelli indicati alle lettere c, d ed e dell’articolo 85, comma 1, del Tuir) e dei compensi del 33% rispetto al periodo d’imposta 2019;

2) le nuove attività che hanno aperto i battenti dal 2019;

3) le attività ricomprese negli 85 codici Ateco individuati dall’allegato 1 del Dm e che rappresentano quelle maggiormente colpite da lockdown e restrizioni parziali o totali dell’orario di apertura.

Come spiegato nell’allegato 2 del Dm Economia sulle esclusioni dagli Isa a causa del Covid-19, le ulteriori ipotesi di esclusione «sono state individuate in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione» del coronavirus.

Il calo di ricavi o compensi

Il calo di ricavi o compensi del 33% mutua il metodo adottato per l’erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Rilancio (Dl 34/2020), anche se in quel caso il metro di riferimento era la contrazione del fatturato la cui rilevazione temporale era limitata al mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Le differenze – spiega Tali differenze permettono di rendere coerenti tali criteri – spiega sempre l’allegato 2 al Dm - con le norme che regolano gli indici sintetici di affidabilità fiscale anche in un’ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti. A tal proposito, va infatti ricordato che l’articolo 148, comma 1, del Dl 34/2020 ha imposto di evitare l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi proprio in ragione dell’emergenza sanitaria ed economica in corso.

Le neoattività

Per quanto riguarda l’esclusione delle attività avviate dal 1° gennaio 2019, la causa di esclusione è «complementare» a quella del calo dei ricavi «in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi». Inoltre questa esclusione si pone «in continuità logica con quella ordinariamente prevista per gli indici sintetici di affidabilità fiscale dalla lettera a) del comma 6 dell’articolo 9-bis del Dl 50 del 2017, estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l’attività».

Le chiusure o le restrizioni orarie

Gli 85 codici Ateco espressamente esclusi dagli Isa sono, invece, quelli sottoposti alle misure di sospensione dell’attività previste dai Dpcm del 24 ottobre e del 3 novembre. In sostanza, spiega sempre l’allegato 2 al Dm, «si tratta delle attività che per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati dopo l’estate sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell’attività che si sono sommate alle chiusure definite nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020». Provvedimenti che hanno individuato i settori di attività economica oggetto della chiusura (ad esempio i negozi al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona, eccetera) e non i singoli codici Ateco oggetto della sospensione dell’attività.

Ma, sempre nell’ottica di non aggravare gli obblighi dichiarativi, il decreto del Mef ha individuato «un elenco di codici Ateco da escludere dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale effettuando una riconciliazione tra i comparti di attività economica individuati dai richiamati provvedimenti e la corrispondente classificazione Ateco».

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