Cambio di destinazione d’uso agevolato al 50%
Il cambio di destinazione d'uso è espressamente previsto tra gli interventi agevolati ai fini del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Con la risoluzione 14/E dell'8 febbraio 2005, l'agenzia delle Entrate, in risposta ad una specifica istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha precisato l'applicazione del 36% (attuale 50% sino al prossimo 31 dicembre 2018), per la ristrutturazione di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d'uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell'intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare, l'agenzia ha ammesso l'applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera d dell'articolo 31 della legge 457/1978, ora trasfuso nell'articolo 3, comma 1, lettera d, D.P.R. 380/2001), possono comprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d'uso di edifici non abitativi in abitazione proprio come nel caso di specie in cui un fabbricato industriale (accatastato in D/8) viene trasformato in edificio abitativo. Con la circolare 121/E del 1998, è stato precisato che nell'ipotesi di intervento con variazione del numero delle unità immobiliari abitative la detrazione del 50% si applica comunque, nei limiti di € 96.000, con riferimento al numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dell'intervento. Tuttavia, nell'ipotesi di cambio di destinazione all'inizio dell'intervento non abbiamo una abitazione ma un fabbricato strumentale. In tal senso, è possibile un accatastamento preventivo in 10 abitazioni (anche solo in F4) in moda da decuplicare l'importo detraibile (sino al 50% di 96.000 moltiplicato per 10). In particolare, la categoria F/4 (in corso di definizione, con foglio di mappa e particella e subalterno) che comporta la non attribuzione di rendita, deve rappresentare uno stadio temporaneo dell'unità immobiliare. Infatti, una permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se involontariamente, comportamenti tesi all'elusione fiscale. Pertanto, l'ufficio controllerà che tale fattispecie sia limitata nel tempo, ritenendo fisiologica una permanenza della categoria F/4 negli atti del Catasto non superiore, in genere, ai sei mesi. In caso contrario, le parti interessate saranno invitate a regolarizzare le iscrizioni catastali delle unità immobiliari coinvolte (accatastando definitivamente le unità anche se in corso di ristrutturazione).
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