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Canone di locazione, detrazione piena se il coinquilino non ha i requisiti

Se uno dei due contitolari del contratto di affitto ha un reddito superiore a 30.987,41 euro, il beneficio spetta per intero al lavoratore dipendente che possiede tutti i requisiti necessari

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di Giuseppe Merlino

La domanda

L’articolo 16, comma 1-bis del Tuir riconosce una detrazione per affitto a quattro condizioni: 1) essere lavoratori dipendenti, 2) aver trasferito residenza nel comune di lavoro o limitrofo purché in diversa regione dalla precedente e lontano almeno 100 km, 3) aver stipulato un contratto di locazione, 4) possedere un reddito non superiore a 30.987,41 euro. L’agenzia delle Entrate, nelle proprie circolari pubblicate con cadenza annuale (tra cui la circolare 15/E/2023, pagina 75), ha precisato che nel caso di più contraenti, il 100% della detrazione può essere ripartita anche tra i soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma, tuttavia in sede di esemplificazione non fa alcun cenno al requisito reddituale come elemento necessario per la spettanza. Si chiede se, nel caso di due affittuari contitolari, qualora entrambi possiedano i primi tre requisiti richiesti e sopra descritti, ma uno dei due ha un reddito superiore a € 30.987,41 (detrazione non spettante), l’altro può usufruirne nella misura del 100%.
M. M. -

La risposta è affermativa, in quanto nel caso esposto solo uno dei due contitolari del contratto di affitto soddisfa i presupposti (le quattro condizioni richiamate nel quesito) per poter fruire del beneficio fiscale. L’agenzia delle Entrate, a pagina 76 del documento di prassi citato dal lettore ( circolare n. 15/E/2023), nel precisare che in caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti...