Canoni di beni sequestrati, adempimenti Iva a carico dell’amministratore giudiziario
Il principio di diritto 11: non assume autonoma soggettività passiva Iva operando come rappresentante e gestore del patrimonio
L’amministratore giudiziario incaricato dal giudice è tenuto allo svolgimento degli adempimenti, agli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale relativamente alle operazioni di locazione degli immobili posti sotto la sua gestione, senza pur tuttavia assumere un’autonoma soggettività passiva Iva operando come rappresentante e gestore del patrimonio di soggetto da individuare. In questo senso si esprime l’agenzia delle Entrate con il principio di diritto 11 del 31 luglio 2020, in quanto il titolare dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo motivo non ha la disponibilità dei medesimi.
Quindi gli adempimenti Iva concernenti la riscossione di canoni relativi ad immobili sequestrati per l’intero periodo di affidamento dell’amministrazione giudiziaria vengono realizzati seppure resti sospesa la soggettività a cui riferire la titolarità dei beni: questa può ritornare al proprietario originario confiscato o può essere ricondotta ad nuovo soggetto laddove si realizzi la confisca definitiva.
La soggettività passiva Iva interverrà, a posteriori, solo in capo al soggetto che assumerà, seppure con effetto retroattivo, la titolarità dei beni sequestrati. Questo potrà essere lo Stato o l’indiziato in base all’esito del procedimento, rispettivamente di definitiva confisca oppure di restituzione dei beni. Per entrambi i soggetti l’amministratore giudiziario opererà come rappresentante di persona incerta, mantenendo unicamente la gestione del relativo patrimonio. In precedenza la prassi (circolare 31/2014) ha chiarito che i beni sequestrati, in attesa della confisca o della restituzione al proprietario, configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia all’eredità giacente (articolo 131 del Tuir e dall’articolo 19 del Dpr 42/1988).
La stessa circolare aveva chiarito che, anche con riguardo ai beni immobili non viene meno, in capo all’amministratore giudiziario, l’obbligo di adempiere agli altri oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva.
Da questo quadro deriva che l’amministratore giudiziario è comunque tenuto alla comunicazione, all’agenzia delle Entrate, in base all’articolo 35 del Dpr 633/1972, dei dati identificativi del soggetto cui l’amministratore si sostituisce e a cui si riferisce un determinato asset aziendale, nonché gli estremi dei provvedimenti di nomina, di revoca del sequestro e di confisca (circolare 156/2000). Nel caso in cui la confisca abbia ad oggetto un ramo di azienda invece che un’intera azienda, per cui il soggetto i cui beni sono stati sottoposti a sequestro continua l’attività con la stessa partita Iva, adottando una contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972.