I temi di NT+Modulo 24

Cartelle, notifica degli atti sospesi per Covid fino al 2023

Termine ampio anche per gli atti in scadenza nel 2021 non interessate dalla proroga speciale del Dl 18/2020

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di Luigi Lovecchio

Le cartelle originariamente in scadenza il 2020 possono essere notificate entro il 31 dicembre 2023. Lo stesso dicasi per quelle naturalmente in scadenza nel 2021 che non ricadano nel raggio di azione della proroga speciale contenuta nell'articolo 68, comma 4-bis, del decreto legge 18/2020.
Sono queste le conclusioni che, a legislazione vigente, sembra corretto desumere in materia di proroghe dei termini di decadenza e prescrizione nell'ambito della riscossione coattiva, alla luce del protrarsi della fase emergenziale nel corso del 2021.

Le norme
In tema di termini di prescrizione e decadenza, si confrontano due disposizioni di legge, una generale e l'altra speciale.
La prima è l'articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, che è richiamata integralmente nel comma 1 del suddetto articolo 68 del Dl 18/2020. Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 12, tutti i termini di decadenza e prescrizione pendenti alla data di inizio del periodo di sospensione dei versamenti dovuti all'agente della riscossione, derivante da eventi eccezionali, sono prorogati per una durata uguale a quella di sospensione. Nel comma 2 dello stesso articolo 12, inoltre, si stabilisce che i termini in questione scadenti nell'anno o negli anni di durata della sospensione sono differiti al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione. Sulla scorta di quest'ultima previsione, pertanto, pare doversi rilevare che, poiché il periodo di sospensione dei versamenti all'agente della riscossione ha interessato anche una buona parte del 2021 (allo stato, fino al 31 agosto 2021), la proroga automatica dei termini di decadenza e prescrizione, sia per quelli originariamente in scadenza il 2020 sia per quelli in scadenza nel 2021, debba intendersi avere efficacia al 31 dicembre 2023 (secondo anno successivo a quello di cessazione della sospensione).
A fronte di tale previsione di carattere generale, applicabile dunque in default in assenza di norme diverse, va tuttavia registrata la disposizione speciale recata nell'articolo 68, comma 4-bis, del decreto legge 18/2020. In forza di questa, sono prorogati di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione riferiti:
a) a tutti gli affidamenti all'agente della riscossione effettuati dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021;
b) agli affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell'articolo 157, comma 3, del Dl 34/2020, senza che rilevi la relativa data di trasmissione. Esse riguardano le liquidazioni afferenti alle dichiarazioni presentate nel 2018 e le dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nel 2017 nonché i controlli formali delle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018.

Le proroghe

Il quadro in materia di proroghe può quindi essere, a legislazione vigente, così riassunto:
1) per le fattispecie rientranti nell'articolo 68, comma 4-bis, del Dl 18/2020, la proroga è di 24 mesi;
2) per la casistica diversa da quella di cui sub 1), in ordine alla quale il termine originario sarebbe scaduto a fine 2020 o a fine 2021, la nuova scadenza è il 31 dicembre 2023;
3) per le ipotesi diverse da quelle appena descritte, la proroga è di 542 giorni, corrispondente al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Così, per fare degli esempi, gli accertamenti esecutivi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel corso del 2019, in relazione ai quali opera il termine prescrizionale ordinario decennale dei tributi erariali, rientrano nella terza casistica innanzi rappresentata e fruiscono dunque di una proroga di 542 giorni.
È infine evidente che laddove dovessero intervenire ulteriori sospensioni le considerazioni sopra proposte dovrebbero essere conseguentemente modificate.

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