Imposte

Cartelle, pagamenti in 180 giorni ma va versato l’aggio del 6%

Recapitati atti di pagamenti con la doppia indicazione delle somme dovute come oneri del servizio di recupero

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di Marco Mobili e Giovanni Parente

La possibilità di saldare le cartelle entro 180 giorni dalla notifica estesa dalla manovra anche a quelle che arriveranno nei primi tre mesi del 2022 rischia di trasformarsi in una mezza beffa per i contribuenti. Per come è formulata la norma del decreto fisco lavoro, collegato alla legge di Bilancio, il raddoppio dell’aggio (dal 3% al 6%) a carico del contribuente scatta già dopo il 60esimo giorno dalla “ricezione” dell’atto da parte dell’agente della riscossione. Inoltre, non è detto che la questione venga superata con l’addio all’aggio contenuto nel Ddl di Bilancio licenziato dal Senato e che attende ora solo il via libera definitivo della Camera, perché «l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente pubblico» restano fermi «per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021». Si tratta di un concetto ben diverso dalla notifica della cartella, che potrebbe avvenire anche diversi mesi dopo.

Ma facciamo un passo indietro. In questi giorni diversi professionisti vengono interrogati dai loro clienti, a cui stanno arrivando le cartelle dopo il blocco delle notifiche che, a causa della pandemia e per effetto di diverse proroghe, è durato fino al 31 agosto 2021. La stima è che la ripresa dell’invio negli ultimi mesi dell’anno riguardasse circa 4 milioni di atti. Con il loro arrivo si pone quindi la necessità di saldare il debito o di individuare la modalità almeno per dilazionarlo. Nelle “consegne” che avvengono agli operatori economici tramite posta elettronica certificata (Pec), il messaggio indica che il pagamento può avvenire oltre i 60 giorni: il termine originario dei 150 giorni per le sole cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 è stato elevato a 180 giorni dalla conversione del decreto fisco lavoro, che è in vigore dal 21 dicembre. Ma all’apertura dell’allegato, ossia della vera e propria cartella, si scopre come il conto lievita già dal 61esimo giorno dalla notifica con l’applicazione dell’aggio, o per essere precisi degli «oneri di riscossione», in misura piena al 6 per cento.

Con un impatto non certo irrilevante. Ad esempio su un debito complessivo di 50mila euro l’aggio nei primi 60 giorni “pesa” per 1.500 euro e poi diventa di 3mila (in entrambi i casi vanno aggiunte anche le spese di notifica). In un’ipotetica timeline, quindi, una cartella notificata il 10 dicembre 2021 potrebbe essere saldata fino all’8 febbraio 2022 con l’aggio al 3 per cento, mentre dal giorno successivo scatterebbe il raddoppio dell’onere della riscossione a carico del contribuente che però potrebbe pagare fino all’8 giugno 2022, sfruttando i vantaggi espressamente previsti dalla norma fino a quel giorno: l’inapplicabilità degli interessi di mora e l’impossibilità per l’agente della riscossione di procedere a espropriazioni forzate.

Resta, però, di fondo un ginepraio di date e una gimcana in cui è molto semplice sbagliare e rischiare di incappare in future contestazioni di versamenti insufficienti o intempestivi.

Un discorso simile può riguardare anche l’estensione dei 180 giorni anche alle cartelle notificate nei primi tre mesi del 2022, su cui maggioranza e Governo hanno trovato un accordo nel passaggio al Senato della manovra. L’addio all’aggio con un onere a carico della fiscalità generale di 990 milioni all’anno a partire dal 2022 potrebbe alleggerire il conto finale dei debitori. Ma il sistema attuale si applica a tutti i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021. Verosimilmente questo significa che la gran parte (se non tutte) le cartelle notificate a inizio 2022 conterranno ancora il carico dell’aggio.

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