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Cartelle, le rate sospese vanno versate entro il 31 gennaio

Avendo fruito completamente della sospensione di 10 mesi (5+5) della rata relativa alla rateazione di una cartella di pagamento, il 30 novembre 2020 avremmo dovuto pagare l’undicesima rata per non incorrere nella perdita del beneficio stesso. Purtroppo, non abbiamo potuto farlo per motivi di insufficiente liquidità. È previsto lo slittamento del termine al 1° marzo 2021 anche per le rate di rateazione delle cartelle così come concesso per quelle della rottamazione?

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di Rosanna Acierno

La domanda

Avendo fruito completamente della sospensione di 10 mesi (5+5) della rata relativa alla rateazione di una cartella di pagamento, il 30 novembre 2020 avremmo dovuto pagare l’undicesima rata per non incorrere nella perdita del beneficio stesso. Purtroppo, non abbiamo potuto farlo per motivi di insufficiente liquidità. Nel Dpcm riguardante gli aiuti alle imprese, è previsto lo slittamento del termine al 1° marzo 2021 anche per le rate di rateazione delle cartelle così come concesso per quelle della rottamazione?

La risposta è negativa.
Il decreto legge 157/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cosiddetto “decreto Ristori-quater”) non è, infatti, intervenuto sui termini di sospensione dell'attività di riscossione già previsti dal decreto legge 129/2020.
Tuttavia, si fa rilevare che il decreto legge 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal cosiddetto “decreto agosto”.
Restano, pertanto, sospesi fino al 31 dicembre 2020 i pagamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, in scadenza dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 gennaio 2021. Si ricorda poi che per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

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