Controlli e liti

Cartelle, rottamazione ter fuori giri con il condono fino a 5mila euro

Il pagamento va fatto entro il 6 settembre, ma solo a fine ottobre si saprà se si rientra nell’azzeramento ruoli

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di Luigi Lovecchio

Mentre si avvicina la scadenza di lunedì 6 settembre - ultimo giorno, contando anche il termine di tolleranza, per saldare la rata della rottamazione ter originariamente prevista per maggio 2020 - c’è una questione che resta irrisolta. Ci riferiamo alla questione, già segnalata nelle scorse settimane, dell’intreccio tra la rottamazione ter e lo stralcio dei ruoli non superiori a 5mila euro, affidati fino al 31 dicembre 2010, previsto nell’articolo 4, Dl 41/2021.

Nonostante manchino pochi giorni alla scadenza della seconda rata della rottamazione ter, molti contribuenti restano in sospeso.

La normativa

La disciplina di riferimento stabilisce che l’azzeramento dei ruoli opera anche con riguardo agli importi oggetto di definizione agevolata. Per effetto del decreto attuativo delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto scorso, tuttavia, l’azzeramento produce effetti a partire dal 31 ottobre 2021.

Questo perché solo alla fine di settembre sarà terminato il processo di incrocio tra i dati dell’agenzia delle Entrate-Riscossione – che certificano l’anzianità dell’affidamento – e quelli delle Entrate – che attestano invece la sussistenza del requisito reddituale, rappresentato dal reddito imponibile 2019 non superiore a 30mila euro.

Ne consegue che fino ad allora i contribuenti non avranno certezza del fatto che le rate di rottamazione da versare potranno essere decurtate degli importi stralciati. Né allo scopo è risolutiva l’apposita sezione istituita nell’applicativo dell’Ader, che consente di verificare se tra le somme dovute ve ne siano alcune potenzialmente interessate dall’azzeramento e quindi di ricalcolare la rata da corrispondere.

Il mancato pagamento

È del tutto evidente che, in caso di errata valutazione del contribuente, lo stesso sarà considerato decaduto dalla rottamazione ter, per mancato versamento dell’importo effettivamente dovuto.

D’altro canto, se non si vuole rischiare e, per prudenza, si pagano comunque per intero le somme della rata in scadenza, qualora risultino ex post degli importi versati in eccesso, non vi sarà alcuna restituzione, in forza di quanto esplicitamente disposto nell’articolo 4, Dl 41/2021.

Una soluzione in via interpretativa potrebbe consistere in un chiarimento ufficiale che autorizzi i contribuenti a non versare gli importi rivenienti dagli affidamenti fino a 5.000 euro, con l’intesa che laddove gli importi medesimi dovessero risultare, ex post, non azzerati, il debitore dovrebbe sommarli alla rata in scadenza a fine novembre prossimo. Ma, per il momento, si tratta di un auspicio.

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