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Cedolare: un’integrativa per l’aliquota in eccesso

di Luigi Lovecchio

La domanda

Dal 2011 ho affittato il mio appartamento con contratti di affitto transitori a vari inquilini. Sul Sole ho letto che la cedolare secca con aliquota ridotta è applicabile retroattivamente.
Le domande sono:
1) fino a che anno si può presentare la dichiarazione integrativa per recuperare l'eccedenza versata? Fino al 2011, epoca in cui l'aliquota agevolata era peraltro al 19%, o solo fino al 2015?
2) Visto che nel 2015, credendo di essere in errore, ho fatto dei ravvedimenti operosi integrando al 21% tutti gli importi relativi alle aliquote ridotte pagate negli anni 2011–2014, potrò eventualmente recuperare l'importo della sola cedolare o anche gli importi delle sanzioni e degli interessi?
3) Per recuperarare la Tasi versata in eccedenza nel 2016 qual è la procedura da seguire? - M.Z.ROMA

Se il contribuente ha sempre applicato la cedolare con l'aliquota ordinaria, può presentare una dichiarazione integrativa a favore sino all'ultimo anno accertabile (l'anno 2012) ai sensi dell'articolo 2, comma 8, Dpr n. 322/98. Il credito risultante dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con le regole stabilite nel successivo comma 8 bis. Per quanto riguarda gli effetti del ravvedimento, è possibile che l'Amministrazione finanziaria si opponga alla restituzione delle somme pagate poichè si è in presenza di una manifestazione di volontà in quanto tale in linea di principio irretrattabile. Si tratta tuttavia di tesi non condivisibile, quantomeno per quanto concerne il tributo che dovrebbe sempre essere ammesso al rimborso.
La Tasi versata in eccesso nel 2016 può essere chiesta a rimborso entro cinque anni dal pagamento. Se il regolamento comunale lo prevede, è ammessa la compensazione del credito con l'imposta da pagare per il 2017.

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