Cedolare: un’integrativa per l’aliquota in eccesso
Se il contribuente ha sempre applicato la cedolare con l'aliquota ordinaria, può presentare una dichiarazione integrativa a favore sino all'ultimo anno accertabile (l'anno 2012) ai sensi dell'articolo 2, comma 8, Dpr n. 322/98. Il credito risultante dalla dichiarazione potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 con le regole stabilite nel successivo comma 8 bis. Per quanto riguarda gli effetti del ravvedimento, è possibile che l'Amministrazione finanziaria si opponga alla restituzione delle somme pagate poichè si è in presenza di una manifestazione di volontà in quanto tale in linea di principio irretrattabile. Si tratta tuttavia di tesi non condivisibile, quantomeno per quanto concerne il tributo che dovrebbe sempre essere ammesso al rimborso.
La Tasi versata in eccesso nel 2016 può essere chiesta a rimborso entro cinque anni dal pagamento. Se il regolamento comunale lo prevede, è ammessa la compensazione del credito con l'imposta da pagare per il 2017.
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