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Certificazione unica 2020: nuovi codici «retroattivi» per i forfettari

Il modello «Cu» non ha subito sostanziali modifiche, ma per i forfettari c’è qualche complicazione in più

Nell’apparente tranquillità di un modello rimasto quest’anno immutato - ci riferiamo alla Certificazione unica 2020, quadro «Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» - si cela quest’anno una novità, probabilmente non del tutto piacevole per gli addetti ai lavori, soprattutto per coloro che assistono in studio clienti in regime forfettario.
Si tratta della compilazione del punto 6, nel quale occorre indicare il codice con cui vengono classificate dall’agenzia delle Entrate le tipologie di somme corrisposte, che è interessato dallo sdoppiamento del codice 7 - lo scorso anno denominato «Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti» - nei due nuovi codici 7 e 8:
7, da indicare nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;
8, da indicare nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito.

Le istruzioni non forniscono precisazioni su tale distinzione, tuttavia grazie ad alcune indicazioni fornite dai funzionari dall’agenzia delle Entrate ad AssoSoftware, sappiamo che da quest’anno - per esigenze operative delle procedure “a valle” della Certificazione - per effetto della nuova formulazione con il «codice 7» devono essere indicati i redditi che non sono assoggettati a ritenuta ma che costituiranno reddito per il percettore in sede di dichiarazione dei redditi e con il «codice 8» i redditi esenti, in sostanza, ciò che non costituisce reddito tassabile in sede di dichiarazione dei redditi.

Quindi, ad esempio, le spese anticipate - e presumibilmente anche i bolli indicati in fattura - devono essere distintamente indicati nella CU con il codice 8.
Ciò comporta, per le fatture soggette a ritenuta, nel caso si optasse per la compilazione di un’unica pagina, la compilazione di una pagina della CU con codice 8, riportante sia l’importo soggetto a ritenuta sia l’importo delle spese anticipate (regola utilizzata per prassi da alcuni anni, con riferimento al codice 7).

Invece, per quanto riguarda le fatture relative ai compensi percepiti dai soggetti in «regime forfettario», occorrerà necessariamente compilare due pagine della CU:

la prima, con il codice 7 relativo ai compensi non soggetti a ritenuta che verranno poi dichiarati nella dichiarazione dei redditi;

la seconda, con il codice 8 relativo alle spese anticipate, che non troveranno collocazione nella dichiarazione dei redditi.

Una complicazione che sarebbe stato auspicabile poter evitare, in particolare, sui compensi già corrisposti nel 2019, che sono già stati contabilizzati senza tenere conto di tale distinzione.
Tale nuova modalità di compilazione potrebbe riservare sorprese anche in altri casi, forse un po’ più particolari, ma non del tutto irrilevanti a livello di numerosità.
Sul punto non ci sono comunque ancora certezze, per cui in riferimento alle ipotesi che faremo a seguire potrebbe essere, ma anche non essere necessaria la compilazione di più moduli.


Un caso esemplare

Poniamo il seguente caso: compenso corrisposto a sportivo dilettante pari a 40.000 euro, più rimborso spese anticipate analitiche pari a 100 euro.

Posto che la tassazione del compenso deve essere così effettuata:
10.000 euro redditi esenti
20.658,28 soggetti a ritenuta a titolo d’imposta 23%
9.341,72 soggetti a ritenuta a titolo d’acconto 23%
100 euro spese anticipate esenti

In che modo dovrà essere compilato il quadro di lavoro autonomo della Certificazione unica, in considerazione del fatto che si potrebbero definire “esenti” sia il primo scaglione di reddito di 10.000 euro sia anche i 100 euro spese anticipate?

Se i 100 euro di spese anticipate sono certamente classificabili come somme esenti che non costituiscono reddito, (da dichiarare con il codice 8), infatti non compaiono nemmeno in dichiarazione dei redditi; per quanto concerne i 10.000 euro occorre capire se vadano inquadrati come uno scaglione con aliquota a zero (in quanto compaiono nella dichiarazione dei redditi), oppure come somme assimilabili alle spese anticipate.

Al momento, le prime risposte fornite all’agenzia delle Entrate ad AssoSoftware sembrano andare nella seconda direzione, per cui, sarebbero classificate con codice 8:

tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito e non vanno dichiarate);

tutte le somme che costituiscono reddito non tassato per il percipiente, ma vanno comunque dichiarate (ad esempio, la franchigia di 10.000 euro degli sportivi dilettanti che viene riportata in dichiarazione, ma non viene assoggettata ad imposta, cioè non entra nel reddito complessivo).

Ne consegue che qualora si optasse per la compilazione di un’unica pagina, avremmo:
Ammontare lordo corrisposto (campo 4) = 40.100
Codice (campo 6) = 8
Altre somme non soggette a ritenuta (campo 7) = 10.000 + 100 = 10.100
Imponibile (campo 8) = 30.000, di cui 20.658,28 (soggetto a ritenuta a titolo d’imposta) e 9.341,72 (soggetto a ritenuta a titolo d’acconto)
Ritenuta a titolo d’acconto (campo 9) = 2.148,60 (9.341,72 * 23%)
Ritenuta a titolo d’imposta (campo 10) = 4.751,40 (20,658,28 * 23%)

Così facendo, il campo 7 accoglierebbe l’importo di 10.100 euro, composto sia dai 10.000 euro (da indicare in dichiarazione dei redditi del percipiente) che 100 euro (da non indicare in dichiarazione dei redditi).


Considerazioni

Nonostante tanti anni di esperienza e di collaborazione con l’agenzia delle Entrate, purtroppo non sempre è possibile pianificare in modo oculato e corretto modifiche alla modulistica come questa, che hanno chiaramente impatti retroattivi.

Le fatture del 2019 sono state già tutte registrate, per cui andare a suddividere - per i soggetti forfettari, soprattutto professionisti (avvocati, geometri, ecc…) - le somme corrisposte tra non soggette a ritenuta ed esenti comporta l’onere di rianalizzarle tutte e modificare i dati di registrazione. Sui bolli il tutto risulta particolarmente surreale, visti gli importi in gioco.

Peraltro i software gestionali - nella generalità dei casi - al momento non permettono di effettuare, in fase di registrazione delle fatture, una distinzione tra codice 7 e 8, per cui gli operatori dovranno attendere che le software house procedano con i necessari adeguamenti e rilascino le versioni aggiornate delle loro procedure.

Peraltro si tratta di modifiche non semplicissime, in quanto interessano la ciclicità di gestione e di stampa del modello.
AssoSoftware continuerà a fare sempre il possibile per sensibilizzare gli enti, affinché tali novità siano rese note con il dovuto preavviso - che in casi come questo avrebbe dovuto essere di almeno un anno di anticipo - per consentire agli operatori di registrare già dall’inizio le fatture in modo corretto sui sistemi gestionali.