Cessione del credito, il compenso del geometra si considera incassato alla data della fattura
Si prescinde dal fatto di non poter fruire dell'intero credito fiscale immediatamente, ma solo in quote annuali
Nel caso posto dal lettore, l’intero importo della prestazione fatturata rileva dal punto di fiscale nell’anno 2021. Infatti, l’adempimento dell’obbligo di pagamento del committente coincide con la data della fatturazione con sconto in fattura e del relativo pagamento del residuo 50%. Quindi, in tale momento, il corrispettivo si considera incassato dal professionista. In questo senso, l'articolo 1197 del Codice civile dispone che il debitore è liberato anche eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, se con il consenso del suo creditore. Pertanto, la fattura “scontata” ex articolo 121 decreto legge 34/2020, emessa nel 2021, risulta interamente pagata nello stesso 2021 e qui “incassata” dal professionista creditore, nei termini da questi accettati: in parte a mezzo bonifico, e in parte a mezzo cessione del un credito fiscale spettante al debitore. Il professionista dunque incassa, nel 2021, l'intero quantum dovuto: a prescindere dal fatto di non poter fruire dell'intero credito fiscale immediatamente, ma solo in quote annuali. Per il professionista, infatti, la “monetizzazione” del credito in più anni non deriva da accordi tra le parti, come nel caso del pagamento rateale, ma dall'applicazione di regole legali tributarie note, riguardanti la fruizione delle detrazioni per quote annuali.
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