Cessione d’azienda fuori campo Iva anche se prevalgono i beni intangibili
In base alle sentenze Ue rileva l’idoneità dei beni a proseguire l’attività. La mancanza di un rinvio a norme interne impone di seguire le linee Ue
Cessione d’azienda o di singoli beni? L’analisi va condotta caso per caso, avendo come riferimento la direttiva 2006/112/Ce e le interpretazioni della Corte di giustizia nonché quelle della prassi e giurisprudenza domestiche, ma solo se allineate alle prime. È un tema complesso, su cui interverrà un prossimo Principio di interpretazione elaborato dal Modulo 24 Iva, su cui si apre ora una fase di consultazione (si può scrivere all’indirizzo: redazione.top24fisco@ilsole24ore.com)
L’articolo 19 della direttiva concede agli Stati membri di prevedere l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva dei trasferimenti «di una universalità totale o parziale di beni». Tale facoltà è stata recepita nell’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dpr 633/1972. Secondo i giudici europei (sentenza C-497/01), l’assenza di una definizione di tali trasferimenti nella direttiva e la mancanza di un rinvio alla normativa dei singoli Stati implica l’autonomia della nozione comunitaria dalle elaborazioni del diritto nazionale e impone un’interpretazione uniforme. Ecco perché si ritiene che l’analisi possa tener conto degli orientamenti della prassi e giurisprudenza domestiche, ma solo se coerenti con i principi unionali.
La prosecuzione dell’attività
La corte di Giustizia ha ritenuto di dover valorizzare il fatto che nella norma comunitaria «il beneficiario succede al cedente», evidenziando la «continuazione» dell’attività, come mera conseguenza del trapasso dell’azienda. La sentenza C-497/01 sottolinea che la previsione di esclusione si riferisce «a qualsiasi trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa idonea a proseguire un’attività economica autonoma» e che «il beneficiario del trasferimento deve tuttavia avere l’intenzione di gestire l’azienda o la parte di impresa in tal modo trasferita e non semplicemente di liquidare immediatamente l’attività interessata nonché, eventualmente, vendere lo stock».
Dunque viene dato rilievo all’impresa, e non all’azienda, e alla sua idoneità allo svolgimento dell’attività, da intendere non come mera attitudine del complesso trasferito all’avvio ex novo di un’attività, come invece sembrerebbe anche dalla più recente giurisprudenza interna (Cassazione 11678/2022). Nella sentenza Ue si fa riferimento a:
• la «continuazione» dell’attività;
• la «intenzione di gestire l’azienda o la parte di impresa trasferita»;
• il fatto che il compendio dev’essere idoneo «a proseguire un’attività economica autonoma».
Il principio della prosecuzione dell’attività è ancor più enfatizzato nella causa C-444/10, dove si afferma che la norma si applica «a condizione che i beni trasferiti siano sufficienti affinché il medesimo cessionario possa proseguire durevolmente un’attività economica autonoma».
Gli elementi intangibili
Dalla giurisprudenza Ue si desume che l’azienda può essere composta da elementi materiali o intangibili. Questi ultimi possono andare oltre i classici beni immateriali (brevetti, marchi e know how), potendo comprendere contratti di servizio, rapporti di lavoro e di fornitura, diritti e software, per arrivare fino al Metaverso e ai token. In questo senso, non pare possano porsi limiti, potendo configurarsi un’azienda in cui la componente immateriale è prevalente o esclusiva.
L’irrilevanza Iva del trasferimento di un’azienda “immateriale” è prevista dall’articolo 29 della direttiva, secondo cui «l’articolo 19 si applica, alle stesse condizioni, alle prestazioni di servizi». Tale disposizione, ancorché non recepita nell’ordinamento nazionale, sembra avere piena efficacia. Quando nel complesso aziendale sono inclusi beni immateriali unitamente a beni materiali – per la giurisprudenza, comunitaria e interna, e per la prassi – gli immateriali sono compresi nella nozione di cessione d’azienda (articolo 19 della direttiva): il recepimento della disposizione non sembrerebbe necessario, una volta che lo Stato membro abbia esercitato la scelta in base all’articolo 19; né pare sostenibile che tale recepimento s’imponga per il solo caso del trasferimento di un’azienda di soli beni immateriali.
IN BREVE
Concetto di impresa
La sentenza C-497/01 sottolinea che la previsione di esclusione dall’Iva si riferisce «a qualsiasi trasferimento di un’azienda o di una parte autonoma di un’impresa».
Dunque viene dato rilievo all’impresa, e non all’azienda, e alla sua idoneità allo svolgimento dell’attività.
Continuità e prosecuzione
Gli elementi che costituiscono un’impresa (o parte di essa) devono essere idonei a “proseguire” un’attività economica autonoma e «il beneficiario del trasferimento deve… avere l’intenzione di gestire l’azienda o la parte di impresa in tal modo trasferita e non semplicemente di liquidare immediatamente l’attività interessata nonché, eventualmente, vendere lo stock».
Elementi immateriali
L’irrilevanza ai fini Iva riguarda qualsiasi trasferimento «compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali» che, complessivamente, costituiscono un’impresa o una parte di impresa. Non è da escludere un’azienda in cui la componente immateriale è prevalente o addirittura esclusiva.
De Rosa Leo, Alberto Russo
Sistema Frizzera