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Cessione al valore normale per i titoli azionari di non quotata acquisiti senza imposta di successione

Va considerato il valore normale (articolo 9, comma 4, del Tuir) che i titoli esprimevano alla data di apertura della successione

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di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Il valore fiscale di titoli azionari caduti in successione, di società non quotate, per i quali si è optato per l’esenzione dall’imposta di successione ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter del Testo unico 346/1990 (Tus), è determinato ai sensi dell’articolo 68, comma 6 del Tuir in base al valore normale alla data di apertura della successione, che corrisponde al prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, ossia al «valore economico della partecipazione». In caso di cessione della partecipazione, trascorso il periodo di cinque anni di detenzione del controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, è corretto considerare, quale valore normale, quello dichiarato in sede di successione ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lett b) del Tus, oppure è più prudente quantificarlo con perizia di stima giurata che ne determini esattamente il valore economico, che potrebbe essere superiore o inferiore a quello dichiarato ai sensi del Tus?
M. R. - Roma

Il costo fiscale da attribuire ai titoli azionari acquisiti per successione ereditaria senza scontare il tributo successorio, si ritiene individuabile nel valore cosiddetto normale, ex articolo 9, comma 4, del Tuir, che essi esprimevano alla data di apertura della successione. Significativamente, questo criterio di valutazione, adottato in ambito reddituale e per quanto qui di interesse anche ai fini dell’articolo 68, comma 6 del Tuir, è il medesimo che prevede l’articolo 16 , comma 1,lettera b) ...